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Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco le cose non stanno proprio cosi',infatti l'intera materia e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2 che:
"salvo che il fatto costituisca piu'grave reato,e'punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,chiunque,in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE)n.338_87 del Consiglio,del 9 - 12 - 1996,e successive attuazioni e modificazioni,per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....omissis
F)detiene,utilizza PER SCOPI DI LUCRO,ACQUISTA,VENDE,ESPONE O DETIENE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI,OFFRE IN VENDITA O COMUNQUE CEDE ESEMPLARI SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE,limitatamente alle specie di cui all'allegato B e C del Regolamento..."
dal tenore letterale di tale legge e'evidente,come gia'detto,che i privati non hanno nessun obbligo di tenuta di registro cites ne'di relativa compilazione,laddove si tratti di scambi e-o cessioni gratuite.mi limito,inoltre,a rilevare come,il commerciante sia tenuto al carico e scarico degli animali dal registro,ma non vi e'alcun obbligo circa l'indicazione specifica del nominativo dell'acquirente.spero di essere stato sufficentemente chiaro ed esaustivo.
Ultima modifica di Marco AP; 08-03-2012 alle ore 15:27.
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco le cose non stanno proprio cosi',infatti l'intera materia e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2 che:
"salvo che il fatto costituisca piu'grave reato,e'punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,chiunque,in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE)n.338_87 del Consiglio,del 9 - 12 - 1996,e successive attuazioni e modificazioni,per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....omissis
F)detiene,utilizza PER SCOPI DI LUCRO,ACQUISTA,VENDE,ESPONE O DETIENE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI,OFFRE IN VENDITA O COMUNQUE CEDE ESEMPLARI SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE,limitatamente alle specie di cui all'allegato B e C del Regolamento..."
dal tenore letterale di tale legge e'evidente,come gia'detto,che i privati non hanno nessun obbligo di tenuta di registro cites ne'di relativa compilazione,laddove si tratti di scambi e-o cessioni gratuite.mi limito,inoltre,a rilevare come,il commerciante sia tenuto al carico e scarico degli animali dal registro,ma non vi e'alcun obbligo circa l'indicazione specifica del nominativo dell'acquirente.spero di essere stato sufficentemente chiaro ed esaustivo.
Grazie Pietro... ma visto che sono incasinato, lascio a Piccinelli la traduzione di quanto sopra. Vai Paolo, studiati le leggi che ha riportato Pietro e illuminaci
..... e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2
e poi dicono che l'ìitalia non è complicata
Pietro ma come fai a starci dietro.... minimo ti becchi un mal di testa ogni settimana