Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.
Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su
Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco le cose non stanno proprio cosi',infatti l'intera materia e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2 che:
"salvo che il fatto costituisca piu'grave reato,e'punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,chiunque,in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE)n.338_87 del Consiglio,del 9 - 12 - 1996,e successive attuazioni e modificazioni,per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....omissis
F)detiene,utilizza PER SCOPI DI LUCRO,ACQUISTA,VENDE,ESPONE O DETIENE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI,OFFRE IN VENDITA O COMUNQUE CEDE ESEMPLARI SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE,limitatamente alle specie di cui all'allegato B e C del Regolamento..."
dal tenore letterale di tale legge e'evidente,come gia'detto,che i privati non hanno nessun obbligo di tenuta di registro cites ne'di relativa compilazione,laddove si tratti di scambi e-o cessioni gratuite.mi limito,inoltre,a rilevare come,il commerciante sia tenuto al carico e scarico degli animali dal registro,ma non vi e'alcun obbligo circa l'indicazione specifica del nominativo dell'acquirente.spero di essere stato sufficentemente chiaro ed esaustivo.
Ultima modifica di Marco AP; 08-03-2012 alle ore 15:27.
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco le cose non stanno proprio cosi',infatti l'intera materia e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2 che:
"salvo che il fatto costituisca piu'grave reato,e'punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,chiunque,in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE)n.338_87 del Consiglio,del 9 - 12 - 1996,e successive attuazioni e modificazioni,per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....omissis
F)detiene,utilizza PER SCOPI DI LUCRO,ACQUISTA,VENDE,ESPONE O DETIENE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI,OFFRE IN VENDITA O COMUNQUE CEDE ESEMPLARI SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE,limitatamente alle specie di cui all'allegato B e C del Regolamento..."
dal tenore letterale di tale legge e'evidente,come gia'detto,che i privati non hanno nessun obbligo di tenuta di registro cites ne'di relativa compilazione,laddove si tratti di scambi e-o cessioni gratuite.mi limito,inoltre,a rilevare come,il commerciante sia tenuto al carico e scarico degli animali dal registro,ma non vi e'alcun obbligo circa l'indicazione specifica del nominativo dell'acquirente.spero di essere stato sufficentemente chiaro ed esaustivo.
Grazie Pietro... ma visto che sono incasinato, lascio a Piccinelli la traduzione di quanto sopra. Vai Paolo, studiati le leggi che ha riportato Pietro e illuminaci
..... e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2
e poi dicono che l'ìitalia non è complicata
Pietro ma come fai a starci dietro.... minimo ti becchi un mal di testa ogni settimana
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Il concetto "fine di lucro" non e' cosi' complicato.
Se scambi non c'e'.
Se vendi c'e'.
Comunque se siete amanti della natura e delle barriere coralline, cercare di portare avanti il discorso che ogni corallo di ogni amatore sia identificato e' un discorso etico oltre che legale.
Da oggi impegnamoci a seguirlo.
Quanto meno per una talea, portiamoci dietro come eredita' il CITES della madre. E' il suo pedigree. Perche' negarglielo?
------------------------------------------------------------------------
Originariamente inviata da Marco AP
Originariamente inviata da lupo.alberto
Una domanda:
quando ho comprato on line dei coralli SPS nella fattura d'acquisto, accanto all'articolo acquistato, trovavo un numero Cites. Purtroppo ora quei coralli sono crepati per errori miei nella gestione della vasca: cosa andrebbe fatto in queste occasioni?
Basta avere il numerino o serve un vero e proprio certificato?
Stasera provo a mandare anche io la mail alla Forestale.
Bella domanda... Se hai il registro cites segni il decesso sul tuo registro, diversamente, penso che la morte vada denunciata alla forestale che poi provvederà lei ad aggiornare i propri archivi... ma qui sto deducendo e nulla più, non ho la minima certezza su questo.
Se non ricadi nei casi che devono tenere il registro:
In teoria anche lo scheletro morto necessita di Cites. Quindi se tieni lo scheletro tieni anche il CITES, altrimenti puoi buttare il numerino.
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Intervengo tardi e non ho avuto tempo di leggere tutte e 11 le pagine del topic, ma quoto Marco. Al meeting WRRK di dicembre uno dei seminari è stato tenuto dal Col. Brugnola del Corpo Forestale di Pescara e il tema era proprio la normativa Cites.
Lui asserisce che lucro o non lucro il cites va fornito, anche con lo scambio tra privati.
E che possedere un animale che è presente nella lista delle specie protette, comporta il dover possederne anche il cites.
Altresì se ti si riproduce un animale, che sia per scissione (separazione per talea di un ramo di corallo compresa) o per via sessuale, va fatta la denuncia di nascita come se ti nasce una tartaruga o un pitone.
L'esempio fatto fu proprio quello di un ramo di monitora che inavvertitamente ti si spezza....va fatta la denuncia di nascita.
Altra cosa che ingarbuglia ancora di più la situazione è che non esiste sanatoria per i coralli comprati in assenza di documentazione.....ossia tutto ciò che in vasca ed è irregolare, non esiste alcuna possibilità di auto-denuncia per regolarizzarlo..... la soluzione il colonnello non ce l'ha fornita.....
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Intervengo tardi e non ho avuto tempo di leggere tutte e 11 le pagine del topic, ma quoto Marco. Al meeting WRRK di dicembre uno dei seminari è stato tenuto dal Col. Brugnola del Corpo Forestale di Pescara e il tema era proprio la normativa Cites.
Lui asserisce che lucro o non lucro il cites va fornito, anche con lo scambio tra privati.
E che possedere un animale che è presente nella lista delle specie protette, comporta il dover possederne anche il cites.
Altresì se ti si riproduce un animale, che sia per scissione (separazione per talea di un ramo di corallo compresa) o per via sessuale, va fatta la denuncia di nascita come se ti nasce una tartaruga o un pitone.
L'esempio fatto fu proprio quello di un ramo di monitora che inavvertitamente ti si spezza....va fatta la denuncia di nascita.
Altra cosa che ingarbuglia ancora di più la situazione è che non esiste sanatoria per i coralli comprati in assenza di documentazione.....ossia tutto ciò che in vasca ed è irregolare, non esiste alcuna possibilità di auto-denuncia per regolarizzarlo..... la soluzione il colonnello non ce l'ha fornita.....
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Intervengo tardi e non ho avuto tempo di leggere tutte e 11 le pagine del topic, ma quoto Marco. Al meeting WRRK di dicembre uno dei seminari è stato tenuto dal Col. Brugnola del Corpo Forestale di Pescara e il tema era proprio la normativa Cites.
Lui asserisce che lucro o non lucro il cites va fornito, anche con lo scambio tra privati.
E che possedere un animale che è presente nella lista delle specie protette, comporta il dover possederne anche il cites.
Altresì se ti si riproduce un animale, che sia per scissione (separazione per talea di un ramo di corallo compresa) o per via sessuale, va fatta la denuncia di nascita come se ti nasce una tartaruga o un pitone.
L'esempio fatto fu proprio quello di un ramo di monitora che inavvertitamente ti si spezza....va fatta la denuncia di nascita.
Altra cosa che ingarbuglia ancora di più la situazione è che non esiste sanatoria per i coralli comprati in assenza di documentazione.....ossia tutto ciò che in vasca ed è irregolare, non esiste alcuna possibilità di auto-denuncia per regolarizzarlo..... la soluzione il colonnello non ce l'ha fornita.....
il comandante del corpo forestale di Modena,con poteri di coordinamento nazionale,ha sostenuto esattamente il contrario nel corso di un seminario di acquariologia tenuto a Cesena il 21 settembre scorso.vedi un po'tu.....