....ancora non ho scritto nulla in questo topic.....
...girini e ranette saranno simpatici, ma sono protetti in tutto il territorio nazionale (e Europeo) da una robetta, niente di chè.. che si chiama Convenzione di Berna...
![;-)](http://www.acquariofilia.biz/images/smilies/16.gif)
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ora, non me la sento di dire la mia in questo caso, ma vi riporto una parte della suddetta Convenzione, magari dargli una lettura può servire a farsi un'idea e capire che non si deve prelevare nulla in natura, anche se in casi estremi...
CONVENZIONE DI BERNA
Relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 Agosto 1981
le ragioni che hanno condotto all’emanazione della suddetta convenzione sono esplicitate nel preambolo, ove si afferma che, considerata la minaccia di estinzione che grava su numerose specie della flora e della fauna selvatiche, le quali costituiscono un patrimonio naturale da preservare e trasmettere alle generazioni future, occorre che i singoli governi nazionali adottino nei rispettivi programmi le opportune politiche atte ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Nello specifico è stato sancito che:
Citazione:
Art. 6
Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:
a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Citazione:
Art. 7
1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.
2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Le misure da adottare contempleranno:
a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;
b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;
c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.
Citazione:
Art. 8
In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.
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Protezione di crostacei, anfibi e rettili.
1. Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonché molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie:
- Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
- Granchio di fiume (Potamon fluviatile = P.edule)
- Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)
- Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)
- Tritone crestato (Triturus carnifex = T. Cristatus Auct.)
- Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
- Tritone alpestre (Triturus alpestris)
- Geotritone italiano (Spelaeomantes ambrosii = S. Italicus)
- Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
- Rospo comune (Bufo bufo)
- Rospo smeraldino (Bufo viridis)
- Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus)
- Raganella comune (Hyla arborea)
- Raganella mediterranea (Hyla meridionalis)
- Rana agile (Rana dalmatina)
- Rana greca (Rana italica = R. Graeca Auct.)
- Rana temporaria (Rana tempraria)
- Rana verde minore (Rana esculenta)
- Tartaruga marina comune (Caretta caretta)
- Tartaruga franca (Chelonia nydas)
- Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)
- Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata)
- Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
- Greco comune (Tarentola mauritanica)
- Greco verrucoso (Hemidactylus turcicus)
- Tarantolino (Phylodactylus europaeus)
- Lucertola ocellata (Lacerta lepida)
- Ramarro (Lacerta viridis)
- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
- Lucertola campestre (Podarcis sicula)
- Orbettino (Anguis fragilis)
- Luscengola (Chalcides chalcides)
- Biacco (Coluber viridiflavus)
- Saettone (Elaphe longissima)
- Colubro bilineato (Elaphe scalaris)
- Colubro lacertino (Malpolon mon spessulanus)
- Biscia d'acqua (Natrix natrix)
- Biscia viperina (Natrix maura)
- Biscia tassellata (Natrix tassellata)
- Colubro liscio (Coronella austriaca)
- Colubro di Riccioli (Coronella girondica) e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella Regione e, in particolare:
- Rana verde maggiore (Rana ridibunda)
- Testuggine comune (Testudo hermanni)
- Testuggine greca (Testudo graeca)
- Testuggine marginata (Testudo marginayta)
2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova.
3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonché per parti di essi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.
5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.
6. L'uccisione della vipera (Vipera aspis) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico