Leggo e riporto in parte, dal codice del consumo (ho trovato la versione 2008, non so se sia la piú aggiornata, chiedo cortesemente ad
Amstaff69 di confermare o correggere....)
Articolo 114 Responsabilità del produttore
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Articolo 117 Prodotto difettoso
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
Parte IV – Sicurezza e qualità
Codice del Consumo – DGAMTC 91
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente
dagli altri esemplari della medesima serie.
E questo da al 100% ragione ad
Amstaff69.
Ma poi, visto che siamo in Italia (leggete il punto B: se funzionava quando l´ho messo in circolazione, la responsabilitá sembra esclusa):
Articolo 118 Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per
qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato
o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma
giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una
materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in
cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa
alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
E piú giú, ancora (punto 2):
Articolo 120 Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale
tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità
secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità
prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che,
tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse
ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il
giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate
dal produttore.
Come sempre, tutto e il contrario di tutto......
Sbaglio?
Luca
P.S. Ho riportato solo alcuni articolo, sperando di non aver tralasciato parti importanti. Il testo completo lo trovate qui:
http://www.codicedelconsumo.it/CODICE_CONSUMO_2008.pdf