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ci sono siti online, ad esempio..che dalle foto dei pezzi che vendono, si vede benissimo che hanno l'etichettina di plastica
iniziamo a comrpare solo da questi magari...
Non mi voglio precludere l'acquisto di un bel pezzo solo perche' non ha l'etichetta di plastica.
Sarebbe come rinunciare ad acquistare un bel paio di scarpe solo perchè il negoziante non rilascia lo scontrino.... Facciamo in modo invece di richiedere il cites a tutti i negozianti che ci vendono un animale.
Ho allevato pappagalli che richiedevano Il cites, a parte piccole variazioni regionali funziona così: NON PUOI sanare Il pregresso, Il negoziante è obbligato a fornire il cites, se ti nasce un pappagallo (vedi talea
) vai alla finanza e denunci la nascita con i n. di cites dei genitori ed Il n.di protocollo della denuncia funge da cites, nessun registro se regali gli animali ma Il cites accompagna per tutta la vita l'animale
Una domanda:
quando ho comprato on line dei coralli SPS nella fattura d'acquisto, accanto all'articolo acquistato, trovavo un numero Cites. Purtroppo ora quei coralli sono crepati per errori miei nella gestione della vasca: cosa andrebbe fatto in queste occasioni?
Basta avere il numerino o serve un vero e proprio certificato?
Stasera provo a mandare anche io la mail alla Forestale.
Non vi risponderanno mai, la procedura è la stessa sia per pappagallo, corali o piante. Bisogna solo vedere a livello di ufficio provinciale della forestale la procedura da seguire. P.s. è più difficile a dirsi che a farsi
Una domanda:
quando ho comprato on line dei coralli SPS nella fattura d'acquisto, accanto all'articolo acquistato, trovavo un numero Cites. Purtroppo ora quei coralli sono crepati per errori miei nella gestione della vasca: cosa andrebbe fatto in queste occasioni?
Basta avere il numerino o serve un vero e proprio certificato?
Stasera provo a mandare anche io la mail alla Forestale.
Bella domanda... Se hai il registro cites segni il decesso sul tuo registro, diversamente, penso che la morte vada denunciata alla forestale che poi provvederà lei ad aggiornare i propri archivi... ma qui sto deducendo e nulla più, non ho la minima certezza su questo.
Con tutte 'ste mail che stiamo mandando, qualcuno si romperà le balle e ci manderà i controlli a casa!!!!!!!!!!!
Forza convertiamo, prima che sia troppo tardi, TUTTI le nostre vasche in vasche per pesci rossi!!!
In caso di decesso va denunciato allo stesso ente a cui si denuncia le nascite.
Chi alleva serpenti, canarini o altri animali simili, prima di denuciare le nascite aspettano 3/4 giorni perchè alle volte purtroppo non tutti i piccoli sopravvivono
Cosi evitano di denuciare la nascita e poi la morte, ma solo quegli elementi che sopravvivono.
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Inutile discutere con uno stupido: prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza!! Signore, dammi la pazienza, perchè se mi dai la forza faccio una strage!!
Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.
Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco le cose non stanno proprio cosi',infatti l'intera materia e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2 che:
"salvo che il fatto costituisca piu'grave reato,e'punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,chiunque,in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE)n.338_87 del Consiglio,del 9 - 12 - 1996,e successive attuazioni e modificazioni,per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....omissis
F)detiene,utilizza PER SCOPI DI LUCRO,ACQUISTA,VENDE,ESPONE O DETIENE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI,OFFRE IN VENDITA O COMUNQUE CEDE ESEMPLARI SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE,limitatamente alle specie di cui all'allegato B e C del Regolamento..."
dal tenore letterale di tale legge e'evidente,come gia'detto,che i privati non hanno nessun obbligo di tenuta di registro cites ne'di relativa compilazione,laddove si tratti di scambi e-o cessioni gratuite.mi limito,inoltre,a rilevare come,il commerciante sia tenuto al carico e scarico degli animali dal registro,ma non vi e'alcun obbligo circa l'indicazione specifica del nominativo dell'acquirente.spero di essere stato sufficentemente chiaro ed esaustivo.
Ultima modifica di Marco AP; 08-03-2012 alle ore 15:27.