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Vecchio 08-03-2012, 10:32   #1
Paolo Piccinelli
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Red face [IMPORTANTE]: CITES e forestale

Buongiorno!

Qualche giorno fa ho scritto agli uffici territoriali del Corpo Forestale di Verona e Milano chiedendo delucidazioni sul registro CITES per un privato e sulle modalità per registrare le talee di coralli duri fatte in vasca.

Come supponevo, non ho ricevuto alcuna risposta.

Copio qui il testo della lettera che ho inviato e vi invito a spedirla all'ufficio della vostra zona (indirizzi nel link).

Un domani, venisse qualcuno a rompervi i coglioni a casa, avrete almeno copia delle mail spedite alla Forestale in cui chiedevate aiuto e cui nessuno ha risposto e gliela potrete sbattere in faccia!!! -04-04-04

Quote:
Buongiorno,

sono un appassionato di acquari marini ed allevo coralli duri, regolamentati in allegato B del CITES.
I miei animali hanno raggiunto dimensioni tali da dover essere potati per evitare che si brucino a vicenda.

Gettare le potature è uno spreco, quindi è abitudine fra noi appassionati lo scambio delle talee ottenute dai nostri coralli.
Lo scambio avviene normalmente da oltre un decennio senza alcuna documentazione a corredo delle talee, ed è un vero peccato.

Mi piacerebbe poter corredare ogni talea di corallo duro con il codice CITES della colonia madre, in modo da cedere e scambiare animali dotati della regolare documentazione.

Cortesemente, potreste indicarmi la procedura corretta da seguire in questi casi?
Devo richiedere un registro CITES (sono un privato)?
Posso scaricare i moduli in rete e compilare il tutto per conto mio, presupponendo che quando acquisto gli animali in negozio mi forniscono i codice CITES delle colonie madri?
Se una talea mi viene regalata senza CITES è possibile "registrarla a posteriori"?
Quando taleo devo compilare una dichiarazione di nascita?

Operativamente come mi devo comportare?

Da appassionato e da amante della natura sarei felice di accollarmi la compilazione dei necessari moduli; sono convinto che se la cosa prendesse piede assisteremmo ad un sostanziale calo degli animali importati e del traffico che ci ruota attorno, rendendo maggiormente sostenibile il nostro bellissimo hobby.
Purtroppo non è ben chiamo come muoversi e diversi uffici pare diano diverse interpretazioni; se avessi una Vostra indicazione su come procedere sarà mia cura divulgarla per quanto nelle mie possibilità attraverso le comunità ed i forum acquariofili online.

Ringraziando, porgo

Cordiali Saluti

Paolo Piccinelli

...voi mettete il vostro nome però!!!


Qui gli indirizzi:
http://www3.corpoforestale.it/flex/c.../IDPagina/1018
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Paolo Piccinelli non è in linea  
Vecchio 08-03-2012, 10:48   #2
pietro romano
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Paolo i privati non hanno bisogno di alcun registro cites,la normativa a riguardo e'chiarissima,sussiste l'obbligo solo per coloro che cedono animali a fini commerciali,quindi lo scambio e'ammesso.
pietro romano non è in linea  
Vecchio 09-03-2012, 18:41   #3
SamuaL
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Paolo i privati non hanno bisogno di alcun registro cites,la normativa a riguardo e'chiarissima,sussiste l'obbligo solo per coloro che cedono animali a fini commerciali,quindi lo scambio e'ammesso.
riporto 2 righe molto chiare...
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Vecchio 09-03-2012, 18:46   #4
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Ora non ho tempo per leggermi tutto, lo faccio appena ho un minuto intanto però vi copio incollo la mail che mandai alla forestale di Firenze e la loro risposta:

Mia mail del 10 Maggio 2010:

A seguito di un colloquio avvenuto qualche tempo fa presso lo sportello del Corpo Forestale dello Stato Servizio C.I.T.E.S. Toscana in via Galliano 78/80 a Firenze con il Sig. Guerrini sono a chiedere alcuni chiarimenti sulla normativa vigente.
Premetto di essere un appassionato di acquariofilia e possessore di un acquario marino di barriera in funzione da molti anni ed in cui sono ospitate varie specie di animali tra cui anche esemplari che rientrano nell'appendice II del CITES. Come certamente saprete l’acquariofilia di barriera ha negli ultimi anni fatto notevoli progressi nel mantenimento di detti animali in acquario e la loro riproduzione per talea è oggi da considerarsi estremamente semplice. Capita, infatti, sovente durante gli interventi di manutenzione in vasca di staccare accidentalmente uno o più rami di un corallo duro a polipo piccolo (in gergo sps ma di solito appartenenti alle molte specie esistenti di acropore, pocillopore, seriatopore, porites, montipore, stylopore ecc..) di appoggiarlo su una basetta e di ottenere in questo modo una nuova colonia. Questa facilità di riproduzione ha portato alla nascita di grandi quantità di talee nelle vasche degli appassionati con un conseguente scambio/vendita di animali tra gli appassionati stessi. Ci sono poi animali che crescano spontaneamente in vasca dalle rocce vive importate ed animali presenti negli acquari da molti anni (precedenti all’entrata in vigore della normativa vigente).
Dallo studio della normativa e dal colloquio avuto, emerge chiaramente l’obbligo da parte dell’appassionato che voglia scambiare o vendere una talea di dotarsi degli appositi registri di detenzione C.I.T.E.S.; quello che non risulta chiaro è come comportarsi in caso di situazioni particolari ma comunque molto comuni.
Credo di aver capito che al momento di acquisto di un nuovo animale presso un negozio specializzato l’appassionato si deve fare dare il C.I.T.E.S. dal negoziante stesso. Essendo in definitiva il C.I.T.E.S. una stringa di numeri e lettere queste verranno riportate sul registro (ottenuto presso il vostro ufficio con le modalità che mi sono state spiegate dal Sig. Guerrini) insieme alla data di acquisto. Segnalo però a riguardo come questa procedura sia al quanto complicata essendo oggettivamente difficile identificare con certezza l’animale ed il suo C.I.T.E.S. corrispondente (la tassonomia in materia è ancora molto lacunosa e l’ignoranza di chi vende e di chi compra non facilità le operazioni).
Qualora l’appassionato decida di vendere l’animale lo segnalerà sul suo registro ed altrettanto farà l’acquirente sul proprio. Mi sembra di aver capito anche che la semplice detenzione non comporti l’obbligo del registro che si palesa solo al momento della vendita/scambio.
Veniamo ora alla casistica ed alle situazioni non espressamente contemplate che sono poi il motivo di questa mail. Sono quindi a chiedervi come comportarsi nei seguenti casi:

Nel caso di nuove talee ottenute da un animale di cui si possiede il C.I.T.E.S. come ci si deve comportare? Il Sig. Guerrini mi disse di aggiungerle nel registro indicando la data di formazione e l’animale di provenienza senza però attribuire nessun numero C.I.T.E.S. essendo questo relativo al solo animale “madre”, è corretto? E nel caso di più di una talea ottenuta dallo stesso animale come disgiungerle tra loro in fase di registrazione?
Nel caso di un animale cresciuto spontaneamente in vasca e di cui si ignora sia la provenienza che, spesso, anche l’esatta classificazione pur risultando evidente che appartenga agli animali previsti dalla normativa? Deve essere registrato? E se si come?
Nel caso di un animale presente in vasca da prima dell’entrata in vigore della normativa vigente deve essere registrato? E se si come?
Nel caso di un animale acquistato presso un negozio (fisico o on line) o altro privato ma di cui non ci è stato fornito nessun C.I.T.E.S. per ignoranza (sia di chi vende che di chi compra), negligenza o per errore di classificazione?

Facendo presente che questa mia mail è volta ad ottemperare il più possibile le disposizioni di legge e che nella mia stessa condizione si trovano quasi tutti gli appassionati dell’acquariofilia di barriera, certo di una vostra cortese risposta l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti Federico Rosa.

Loro risposta del 12 Maggio 2010:

1) Le nuove talee devono essere registrate come nascite:
- deve inoltrare a questo ufficio denuncia di nascita/propagazione indicando nr e nome scientifico della specie ed il numero di protocollo che sarà assegnato alla sua comunicazione dovrà riportarlo sul registro al p.to 6 ( es. Denuncia di nascita C.F.S. CITES FIRENZE prot. n. .... del....)

- gli esemplari nuovi devono essere denunciati e registrati, al limite specificando che sono detenuti a titolo personale.

2) se non se ne conosce la provenienza non può essere commercializzato nè scambiato.

3) deve essere registrato come pre-cites.

4) per ogni acquisto di specie cites deve essere richiesta la provenienza dell'esemplare: il negozio deve rilasciare una dichiarazione di vendita in cui sono riportati: dati acquirente, estremi scontrino, nr esemplari venduti, nome scientifico dell'esemplare e provenienza dello stesso (dati protocollo se nato in Italia, estremi licenza d'importazione se di origine extra-ce).
Federico Rosa non è in linea  
Vecchio 08-03-2012, 10:48   #5
JeFFo
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Vecchio 08-03-2012, 10:51   #6
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sussiste l'obbligo solo per coloro che cedono animali a fini commerciali,quindi lo scambio e'ammesso.
Pietro, speravo intervenissi

Il mio problema è quando io faccio una talea e la regalo a te (che notoriamente hai un nanoreef molto spoglio)... mi piacerebbe regalartela col suo bravo CITES.

Nessun ufficio mi ha spiegato come fare, o meglio... ogni ufficio mi ha dato una sua versione.

Tu come faresti?!?






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Vecchio 08-03-2012, 11:01   #7
pietro romano
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Paolo il cites a te non serve se REGALI una talea,perché non ne ricavi profitto.al massimo potresti rilasciare una dichiarazione al beneficiario con l'indicazione del numero di cites della colonia madre,ma i privati non sono tenuti ad alcuna tenuta di registro e relativa compilazione.
pietro romano non è in linea  
Vecchio 08-03-2012, 10:56   #8
lupo.alberto
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Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
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Vecchio 08-03-2012, 11:01   #9
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Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.

Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco AP non è in linea  
Vecchio 08-03-2012, 13:59   #10
pietro romano
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Pur non essendo un "tecnico" credo che la tesi di Pietro Romano sia condivisibile in quanto nei nostri scambi/vendite non c'è fine di lucro. O almeno non dovrebbe esserci
Non è così, perchè non c'entra nulla il lucro, il cites prescinde totalmente da questo. L'identificativo Cites è una sorta di "carta di identità" dell'animale e va di pari passo con esso, ovunque il corallo si trovi.

Pietro, se hai 5 minuti, leggi questo articolo http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp che ho scritto un po' di tempo fa e dimmi se quanto scritto è corretto o meno. Tu sicuramente sai interpretare meglio il tutto. Grazie
Marco le cose non stanno proprio cosi',infatti l'intera materia e'regolata dalla legge 7 - 2 - 1992 n.150,modificata dal decreto-legge 12 - 1 - 1993 n.2,convertito in legge,con modificazioni,dalla legge 13 -3 - 1993 n.59 in cui viene specificato,all'art.2 che:
"salvo che il fatto costituisca piu'grave reato,e'punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,chiunque,in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE)n.338_87 del Consiglio,del 9 - 12 - 1996,e successive attuazioni e modificazioni,per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e Cdel regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....omissis
F)detiene,utilizza PER SCOPI DI LUCRO,ACQUISTA,VENDE,ESPONE O DETIENE PER LA VENDITA O PER FINI COMMERCIALI,OFFRE IN VENDITA O COMUNQUE CEDE ESEMPLARI SENZA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE,limitatamente alle specie di cui all'allegato B e C del Regolamento..."
dal tenore letterale di tale legge e'evidente,come gia'detto,che i privati non hanno nessun obbligo di tenuta di registro cites ne'di relativa compilazione,laddove si tratti di scambi e-o cessioni gratuite.mi limito,inoltre,a rilevare come,il commerciante sia tenuto al carico e scarico degli animali dal registro,ma non vi e'alcun obbligo circa l'indicazione specifica del nominativo dell'acquirente.spero di essere stato sufficentemente chiaro ed esaustivo.

Ultima modifica di Marco AP; 08-03-2012 alle ore 15:27.
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