Tratto da :
Circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002, del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di
detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali (G.U. n.15 del 18 gennaio
2002).
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2. SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO
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- i detentori di animali e piante che esercitano una forma di alleva mento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;
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