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Vecchio 31-01-2011, 18:28   #21
Federico Rosa
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Eccovi il mio scambio di mail di allora (mica siamo qui a pettinare le bambole )

gli scrissi questo:

A seguito di un colloquio avvenuto qualche tempo fa presso lo sportello del Corpo Forestale dello Stato Servizio C.I.T.E.S. Toscana in via Galliano 78/80 a Firenze con il Sig. Guerrini sono a chiedere alcuni chiarimenti sulla normativa vigente.

Premetto di essere un appassionato di acquariofilia e possessore di un acquario marino di barriera in funzione da molti anni ed in cui sono ospitate varie specie di animali tra cui anche esemplari che rientrano nell'appendice II del CITES. Come certamente saprete l’acquariofilia di barriera ha negli ultimi anni fatto notevoli progressi nel mantenimento di detti animali in acquario e la loro riproduzione per talea è oggi da considerarsi estremamente semplice. Capita, infatti, sovente durante gli interventi di manutenzione in vasca di staccare accidentalmente uno o più rami di un corallo duro a polipo piccolo (in gergo sps ma di solito appartenenti alle molte specie esistenti di acropore, pocillopore, seriatopore, porites, montipore, stylopore ecc..) di appoggiarlo su una basetta e di ottenere in questo modo una nuova colonia. Questa facilità di riproduzione ha portato alla nascita di grandi quantità di talee nelle vasche degli appassionati con un conseguente scambio/vendita di animali tra gli appassionati stessi. Ci sono poi animali che crescano spontaneamente in vasca dalle rocce vive importate ed animali presenti negli acquari da molti anni (precedenti all’entrata in vigore della normativa vigente).

Dallo studio della normativa e dal colloquio avuto, emerge chiaramente l’obbligo da parte dell’appassionato che voglia scambiare o vendere una talea di dotarsi degli appositi registri di detenzione C.I.T.E.S.; quello che non risulta chiaro è come comportarsi in caso di situazioni particolari ma comunque molto comuni.

Credo di aver capito che al momento di acquisto di un nuovo animale presso un negozio specializzato l’appassionato si deve fare dare il C.I.T.E.S. dal negoziante stesso. Essendo in definitiva il C.I.T.E.S. una stringa di numeri e lettere queste verranno riportate sul registro (ottenuto presso il vostro ufficio con le modalità che mi sono state spiegate dal Sig. Guerrini) insieme alla data di acquisto. Segnalo però a riguardo come questa procedura sia al quanto complicata essendo oggettivamente difficile identificare con certezza l’animale ed il suo C.I.T.E.S. corrispondente (la tassonomia in materia è ancora molto lacunosa e l’ignoranza di chi vende e di chi compra non facilità le operazioni).

Qualora l’appassionato decida di vendere l’animale lo segnalerà sul suo registro ed altrettanto farà l’acquirente sul proprio. Mi sembra di aver capito anche che la semplice detenzione non comporti l’obbligo del registro che si palesa solo al momento della vendita/scambio.

Veniamo ora alla casistica ed alle situazioni non espressamente contemplate che sono poi il motivo di questa mail. Sono quindi a chiedervi come comportarsi nei seguenti casi:



1. Nel caso di nuove talee ottenute da un animale di cui si possiede il C.I.T.E.S. come ci si deve comportare? Il Sig. Guerrini mi disse di aggiungerle nel registro indicando la data di formazione e l’animale di provenienza senza però attribuire nessun numero C.I.T.E.S. essendo questo relativo al solo animale “madre”, è corretto? E nel caso di più di una talea ottenuta dallo stesso animale come disgiungerle tra loro in fase di registrazione?
2. Nel caso di un animale cresciuto spontaneamente in vasca e di cui si ignora sia la provenienza che, spesso, anche l’esatta classificazione pur risultando evidente che appartenga agli animali previsti dalla normativa? Deve essere registrato? E se si come?
3. Nel caso di un animale presente in vasca da prima dell’entrata in vigore della normativa vigente deve essere registrato? E se si come?
4. Nel caso di un animale acquistato presso un negozio (fisico o on line) o altro privato ma di cui non ci è stato fornito nessun C.I.T.E.S. per ignoranza (sia di chi vende che di chi compra), negligenza o per errore di classificazione?



Facendo presente che questa mia mail è volta ad ottemperare il più possibile le disposizioni di legge e che nella mia stessa condizione si trovano quasi tutti gli appassionati dell’acquariofilia di barriera, certo di una vostra cortese risposta l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti Federico Rosa.



loro mi risposero così:


1) Le nuove talee devono essere registrate come nascite:
- deve inoltrare a questo ufficio denuncia di nascita/propagazione indicando nr e nome scientifico della specie ed il numero di protocollo che sarà assegnato alla sua comunicazione dovrà riportarlo sul registro al p.to 6 ( es. Denuncia di nascita C.F.S. CITES FIRENZE prot. n. .... del....)

- gli esemplari nuovi devono essere denunciati e registrati, al limite specificando che sono detenuti a titolo personale.

2) se non se ne conosce la provenienza non può essere commercializzato nè scambiato.

3) deve essere registrato come pre-cites.

4) per ogni acquisto di specie cites deve essere richiesta la provenienza dell'esemplare: il negozio deve rilasciare una dichiarazione di vendita in cui sono riportati: dati acquirente, estremi scontrino, nr esemplari venduti, nome scientifico dell'esemplare e provenienza dello stesso (dati protocollo se nato in Italia, estremi licenza d'importazione se di origine extra-ce).


e noi si andò di persona ma non se ne fece di nulla -28

p.s. almeno un bravo ora però me lo merito
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Vecchio 31-01-2011, 18:29   #22
Marco AP
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Io dovrei avere ancora le mail che scambia con un dirigente della Forestale se volete provo a cercare e metto qualche estratto?
Federico, anche io vorrei coinvolgere qualcuno della forestale, ma che sia chiara una cosa... che se viene qui a rispondere, deve venire con l'idea di fare chiarezza e non di porci altri dubbi. Dico questo perchè ho pauto che poi venga qualcuno che conosce bene il problema per le tartarughe o per i pappagalli, ma che non si rende conto che poi non è così semplice applicarlo anche per i coralli (parliamo sempre di riproduzioni di talea). Quindi se si vuole invitare qualcuno alla discussione, che lo faccia in modo di chiarire e che quindi si metta in testa di studiare in modo approfondito la situazione. Ciao
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Vecchio 31-01-2011, 18:35   #23
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...e io dovrei pare il pioniere?!?

è più salubre mettersi un post it con scritto GRATIS!!! sul culo nudo in mezzo al gay pride!
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Cerco talea di Acropora palmata a scopo scientifico - pago a peso d'oro
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Vecchio 31-01-2011, 18:38   #24
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Bravo federico!!!

Loro alla fine classificano la talea come "nascita/propagazione" e cioè come ho dedotto io e come è giusto che sia.

Resta però il fatto che questa cosa non è chiara, ma al contempo si ha un coltello con due manici e senza punte... Cioè io, che spaccio talee (è un esempio, non ho nemmeno un acquario marino), posso dire che ci sono lacune e fare degli esempi come ho fatto prima io, mentre il legislatore può dire che non c'è niente da interpretare perchè in un circolare si recita chiaramente:

“quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto (semina, propagazione da talea etc);”.

quindi... vagli un po' poi a spiegare che loro per propagazione da talea intendevano solo piante? Loro ti possono dire che non c'è scritto specificatamente "piante" e che c'è un bel "etc" a fine frase nel quale rientra anche la talea di corallo...

Le vie di scampo quindi sono poche a mio avviso e probabilmente abbiamo chiarito anche il discorso delle talee, le quali vanno denunciate come nuove nascite.
Ciao
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Vecchio 31-01-2011, 18:41   #25
Federico Rosa
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Vecchio 31-01-2011, 19:58   #26
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Ragazzi io allevo pappagalli da diversi anni e sono in contatto spesso con il Corpo Forestale in quanto i Pappagalli come ben sapete sono tutti (eccetto 3 specie) inclusi in appendice I e II della CITES.

Ho letto il post, forse qualcosa mi è sfuggito, provo a dire la mia sperando di chiarvi qualche dubbio. La regolamentazione sembra complicata ma in realtà è abbastanza semplice.

Ora, posso dirvi, dato che mi sono informato anche per i coralli che NON occorre regsitro di carico/scarico se non si commerciano i propri coralli. Ma bisogna comunque avere i documenti CITES dei coralli che si ha in vasca, CITES che sarebbero dovuti essere consegnati dai negozianti al momento dell'acquisto.

Quando acquisto un corallo: dal negoziante devo farmi dare il CITES del corallo, andare a casa, registrarlo sul registro se ce l'ho (perchè magari commercio a mia volta) oppure riporlo in un cassetto e tenerlo da parte da far vedere se c'è qualche controllo. Se acquisto da un privato come me mi devo far fare comunque il CITES (vedi qualche riga sotto) e comportami come sopra (se ho il registro lo carico, se no tengo il foglio e basta).

Se non vendo ma regalo un corallo a qualcuno: allora se vendo devo annotare il registro (scarico), se invece lo regalo NON devo annotare il registro ma COMUNQUE devo consegnare un foglio all'acquirente dove c'è scritto che regalo (o vendo) l'animale in questione, specie, numero, numero di protocollo originale (da riprendere sul CITES che abbiamo noi per quell'animale).
Quindi la cessione (gratuita o a titolo di vendita) comporta COMUNQUE la consegna di un documento valido come CITES all'acquirente, ciò che cambia è la registrazione sul registro. Da fare se vendo, da non fare se regalo (perchè non ho il registro).

Le talee sono considerate figli del corallo madre, quindi: devo fare una denuncia di nascita di ogni singola specie, indicando quante talee ho fatto, in che data, nome scientifico e inviarla al CFS. Loro manderanno un numero di protocollo. Tale numero sarà la nuova "carta d'identità" del nuovo corallo. Il numero di protocollo può essere lo stesso per più coralli. Coincide con la denuncia di nascita.

I moduli pre-stampati per le denunce di nascita, le vendite a titolo gratuito o come vendita (sono diverse perchè) si possono reperire dalla forestale.

Solo le nascite vanno comunicate direttamente tramite modulo. Per acquisti, vendite o morti basta aggiornare il registro se se ne è in possesso.
e' buona idea tenersi sempre una copia nel caso si venda o regala un animale.
davy180 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-2011, 21:10   #27
Marco AP
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davy, grazie mille per le delucidazioni. Quindi hai confermato quanto detto da me e da Federico, ma hai aggiunto un partcolare importante e cioè che se io regalo un corallo è scontato che con esso consegno anche il suo cites. Idem se regalo una talea, anche con essa devo consegnare il cites che devo per forza avere perchè devo obbligatoriamente segnalarne la "nascita" una volta che l'ho taleata.

Quindi un altro punto fermo è che ogni animale ha con se una sua "carta di identità" che è appunto il numero di cites che ci viene rilasciato dal negoziante o dal privato dal quale compro un corallo, lo ricevo in regalo o lo baratto con altro.

Direi che i dubbi al riguardo sono sempre di meno.

Ciao
Marco AP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-2011, 21:56   #28
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davy, grazie mille per le delucidazioni.
Di niente, figurati. E' un piacere.

Quote:
Quindi hai confermato quanto detto da me e da Federico, ma hai aggiunto un partcolare importante e cioè che se io regalo un corallo è scontato che con esso consegno anche il suo cites.
Esatto. Che lo si regali o lo si venda è necessario compilare un documento all'acquirente.

Esempio: ho una Tridacna crocea da me acquistata e voglio dartela. Sul mio cites (fattomi dal negoziante ho scritto: Davy 180 - Tridacna crocea numero cites/protocollo/permoesso di import-export nr. 1234. Luogo e data.

Devo compilarti un documento in cui attesto che ti vendo o ti regalo:
Nr. 01 Tridacna crocea. Numero di cites/protocollo, bla bla bla... 1234. acquistata da me presso X in data Y.
Destinatario. Marco AP.

Quote:
Idem se regalo una talea, anche con essa devo consegnare il cites che devo per forza avere perchè devo obbligatoriamente segnalarne la "nascita" una volta che l'ho taleata.
Esatto. Prima farai la denuncia.
esempio: Marco AP , Residente in XXXXXX denuncia la nascita di nr. 04 Acropora tenuis, Appendice II, Allegato B, nascita effettuata il giorno X. Animale nato (luogo).

E spedisci il tutto all'ufficio CITES più vicino.

Dopo qualche giorno riceverai una busta con dentro la copia della tua denuncia di nascita e un documento del CFS con un numero di Protocollo e la data.
Nr. 04 Acropora tenuis, numero protocollo 4567, data XXX. CFS Roma per esempio.

Poi puoi regalare o vendere una talea a chi vuoi comportandoti come sopra.
Come identificativo CITES per quelle 4 talee avrai come detto sopra 4567, data XXX CFS Roma.

Quote:
Quindi un altro punto fermo è che ogni animale ha con se una sua "carta di identità" che è appunto il numero di cites che ci viene rilasciato dal negoziante o dal privato dal quale compro un corallo, lo ricevo in regalo o lo baratto con altro.
Giustissimo. Oppure in caso di nascita in cattività è il numero che ricevi dal CFS dopo aver effettuato la denuncia di nascita.

davy180 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-01-2011, 22:11   #29
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ma xchè i negozianti non danno il cites?
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Vecchio 31-01-2011, 23:17   #30
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dopo questa stupenda discussione....io rimango della mia idea.......come al solito si fa di tutto per complicare la situazione.

Marco, il 90 % dei coralli che girano non sono selvatiche ma coralli fatti da taleazione da un corallo madre e poi piantati su basette nei paesi d'origine.
ALGRANATI non è in linea   Rispondi quotando
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