|
Originariamente inviata da algranati
|
fabio.pa, Le rocce vive sono sotto la tutela del Cites.
solo le aziende accreditate possono commercializzare animali e rocce vive tutelati cites
|
Vorrei fare un paio di precisazioni, visto che la materia appare intricata e mi sono reso conto che quasi nessuno degli appassionati ne sa molto. Spesso anzi non se ne sa nulla.
A) Le rocce vive sono in effetti sotto tutela del Cites. Non però in quanto "rocce", ma perchè sono in realtà coralli, seppur morti.
Ad essere precisi sono in Allegato B della Convenzione tutti i coralli:
-dell'ordine delle
scleractiniae, che sono praticamente tutti i "duri" che conosciamo (acropora, montipora, caulastrea ecc.)
-della famiglia delle
helioporidae (la nostra famosa
heliopora coerulea), peraltro unica specie della famiglia
-della famiglia delle
tubiporidae (sono un paio di specie)
-dell'ordine
antipatharia, costituito da moltissime specie e noto come corallo nero
Questi coralli sono tutti duri e costituiscono la base, in misura diversa, delle nostre rocce.
B) Sulla frase "solo le aziende accreditate possono commercializzare animali e rocce vive tutelati da cites" occorrono alcune precisazioni:
- l'accredito cui fai riferimento è probabilmente la "licenza di importazione" che riguarda appunto il problema dell'ingresso nella UE, e non la successiva commercializzazione, che è altro problema. Per la commercializzazzione occorre infatti avere, fra le altre cose, i famosi registri, ma non necessariamente essere importatori.
- alcuni animali o piante tutelate dal Cites,
non possono proprio essere commercializzate. Sono quelle dell'allegato A. La loro introduzione è consentita infatti a condizione, fra le altre, che lo scopo non sia "prevalentemente commerciale". Quindi, per intenderci, non possono essere venduti in un negozio, e non c'è permesso che tenga.
- Anche chi non è commerciante, ma semplice allevatore, è tenuto ad avere il registro. La circolare esplicativa del Decreto del 2002 infatti afferma che:
"i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari".
Da questo si evince che anche i privati, purchè nel rispetto delle norme relative alla tenute dei registri (e fiscali, e sanitarie ecc.) possono compiere atti di alienazione, e via dicendo, sugli animali protetti.
Al contrario molti scrivono, anche su riviste, che il privato che vende una talea, un corallo o una tridacna, sarebbe esonerato dall'obbligo del registro. Magari perchè riprodotto in cattività.
Ad oggi non ho ancora capito in base a quali norme ciò sarebbe vero, e sarei ben lieto se qualcuno me le indicasse.
A presto