Queste sono le linee guida della Provincia di Roma
http://www.provincia.roma.it/sites/d...ee%20guida.pdf
Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 51 - Detenzione di specie animali acquatiche
1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti almeno in coppia.
Art. 52 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
3. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a 4 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 40 litri d’acqua.
4. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
5. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Art. 53 – Divieti
1. E’ fatto assoluto divieto di:
• Lasciare l’ittiofauna in vasche senza l’ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
• Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
• Conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;
• Vendere e/o conservare ittiofauna viva all’acquirente non immersa nell’acqua con ossigenatore;
• Uccidere pesci presso l’esercizio di vendita;
• Cucinare e/o bollire viva l’ittiofauna che deve essere uccisa, in modo eutanasico, immediatamente prima di essere cucinata;
• Mantenere l’ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere otto volte superiore alla lunghezza del corpo dell’animale più grande; oltre a due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 40% per ogni animale aggiunto;
• Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
• Spellare animali vivi.
Leggi simili credo siano state già varate anche a Genova, Torino, Monza e in Emilia Romagna.