Pietro, non mi odiare
Allora... qui
http://www3.corpoforestale.it/flex/c...T/IDPagina/361 nell'ultima FAQ c'è scritto:
D: Come devo comportarmi per movimentare le specie di Appendice II Allegato B all'interno dell'Unione Europea?
R: Gli specimen inclusi in questo grado di protezione non necessitano di certificato CITES se rimangono, appunto, all'interno della UE, ma devono sempre essere accompagnati dalla documentazione comprovante la legittima acquisizione ai fini CITES, ai sensi dell'art. 8.5 del Reg. (CE) 338/97
Quindi qui si evince che c'è una distinzione tra "certificato cites" che è penso quello che hanno i negozianti e la "documentazione comprovante la legittima acquisizione ai fini CITES", che è poi, credo, il documento di cessione che deve sempre rilasciare il negoziante o chi scambia, regala o vende animali. Qui dove sbaglio? A me non mi sembra si parli di "facolta" nell'avere questo documento di cessione...