ho letto velocemente l'articolo,e mi sembra quasi tutto corretto ( eccetto che gli animali in allegato A non possano essere commerciati...gli animali sequestrati a qualche ultima fiera di rettili appartenevano a specie vietate nel nostro paese inquanto inserite nel D.L sui pericolosi)come ho letto velocemente questo topic,trovano degli errori di interpretazione.di seguito alcuni chiarimenti su punti nebulosi(mi scuso se ripeto cose già scritte).
-il cites,inteso come documento cartaceo con relativi dati,DEVE accompagnare sempre l'animale.chi ha un animale(o una pianta) in cites deve avere anche il relativo documento.
-la talea di un corallo è intesa come "nascita",inquanto si tratta di riproduzione(seppur per via assessuata) e porta alla formazione di nuovi individui.quindi la taleazione deve essere seguita da dichiarazione di nascita,(entro 15 giorni)con apposito modulo,che verrà seguita dal rilascio del numero cites per le nuove talee da parte dell'ufficio cites.i nuovi individui andranno caricati sul registro.
è ovvio che per effettuare la denuncia di nascita è necessario che la colonia genitrice abbia cites.
-il registro obbligatorio per coloro che effettuano cessioni a titolo commerciale.lo scambio si configura con certezza nelle attività commerciali,la cessione gratuita no(dipende...),anche se,in caso di riproduzioni,il registro va comunque tenuto(su quest'ultimo punto c'è un vuoto legislativo,ed ogni ufficio cites può interpretare in modo diverso la cosa,anche se,considerato che per la maggior parte degli uffici interpreta la legge nel modo piu' restrittivo,per evitare noie-piuttosto salate- è meglio tenere il registro)
-il registro deve essere compilato in modo preciso e in ordine cronologico.c'è un limite di tempo (mi sembra 30 gg) per caricare l'animale dopo averlo acquistato.c'è un colonna per il carico e una per lo scarico.errori nella compilazione comportano multe che partono dai 3000 euro(a salire....).
il registro,una volta ottenuto,deve essere tenuto aggiornato,questo implica che deve essere compilato per QUALSIASI nuovo acquisto e QUALSIASI cessione,siano esse a titolo commerciale o a titolo gratuito.
-chi non riproduce o/e non cede, è semplicemente tenuto a conservare il documento relativo a ciascun animale.che deve comunque esserci.eventuali animali privi di documentazione non sono regolarizzabili in nessun modo lecito.si tratta e si tratterà per sempre di un animale importato illegalmente e passibile di multa(assai salata).
-in accordo a quanto detto sopra,anche la cessione a titolo gratuito di talee deve essere accompagnata da relativa documentazione e da compilazione del registro(se presente)
P.S.a chi veniva consigliato di andare alla forestale con la buon intenzione di regolarizzarsi senza avere i cites di TUTTI gli animali,sappia che sta rischiando multe per cifre tali che potrebbe vedersi pignorare la casa
