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Art. 41 regolamento di Torino
codice:
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
Art.51 regolamento di Roma
codice:
Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell&

17;acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d&

17;acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l&

17;ossigenazione dell&

17;acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Art. 30 di Milano
codice:
Art. 30 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma
delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza
inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione
dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi
alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Regolamento Regione Emilia Romagna
ARTICOLO 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall&

17;applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell&

17;acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
Regolamento Comune di Bologna
Titolo VIII - Animali acquatici
Art.45 Detenzione in acquari
1.Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2.Il volume dell&

17;acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle
lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri
d&

17;acqua.
3.Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di
materiale trasparente; all&

17;interno dell&

17;acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di
rifugio.
4.In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l&

17;ossigenazione dell&

17;acqua, le
cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate.