andando a cercare ho trovato questo
PRELIEVI
Allegate al DPR 470/82 sono riportate le norme tecniche che definiscono le distanze minime tra due punti di prelievo (di norma non superiore a 2 km o meno per zone ad alta densità di balneazione), le modalità di prelevamento dei campioni e le metodiche analitiche.
I prelievi devono essere eseguiti:
* ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell´acqua;
* ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80 - 120 cm;
* dalle ore 9 alle ore 15;
* dopo almeno due giorni dall´ultima precipitazione atmosferica di rilievo e dall´ultima burrasca.
in questo link spiega un po tutto
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni...enerale_46.asp