Dopo aver rivisto il tutto vi trasmetto quanto ritengo di aver capito, le notizie non sono buone soprattutto per le aziende che, se vogliono continuare a produrre devono registrare il farmaco che non potra' (come previsto tuttavia da tempo) esssere prodotto e successivamente commercializzato senza autorizzazione.del ministero della Sanità
La normativa attuale, recepite le normative europee, prevede che qualsisai sostanza curativa o profilattica anche per animalil debba essere registrata presso il ministro della sanita' è questa:
http://www.udacomuneroma.it/normativa/dl_119_92.asp
La necessità di registrazione è tuttavia molto precedente (anche se, credo, non appilcata!) ed è riportata nel dlg del 1991
http://www.farmacitta.it/rassdirfarm...eti/178-91.htm.
L'applicazione di questa norma veniva prima controllata solo per i farmaci umani (anche se la legge imponeva la registrazione anche per le sostanze animali da allora!!), adesso il recepimento della normativa europea richiama la necessita' della registrazione anche per i farmaci animali(definizione 1 ed art 2 del decreto del 91 su citato) e quindi i controlli per farmaci animali si fanno piu' serrati.
Quindi in pratica:
- Le sostanze usate per prevenire o curare malattie di tutti gli animali devono esser registrate sia per essere prodotte (!!!) sia per essere vendute (attenzione quindi anche alle ditte che le producono che potrebbero subire sanzioni
- Le sostanze non finalizzate alla terapia o profilassi di malattie (ad es gli oligoelementi dell'aquario marino) possono essere somministrati PURCHE' non si tratti di addittivi addizionati ai mamgimi. In tal caso ricadono nella
http://www.italgiure.giustizia.it/ni...xs_317231.html che evita l'uso di addittivi, ad es. antibiotici etc.. per uso animale.
Questa normativa, sulla cui validità possiamo discutere, soprattutto per la sua applicazione a piccoli animali, è deifnita dal parlamento europeo ed recepita dal nostro tuttavia riprende una normativa precedente e pertanto possiamo attenderci che, visto che non vi sono problemi più urgenti (crisi economica evasione fiscale del 35% dei contribuienti etc..) la pressione anche delle ammende sulle ditte e si distributori potrebbe salire.
In conclusione tutte le ditte produttrici di sostanze usate per la terapia e profilassi di malatite animali devono registrare il farmaco come citato. Tuttavia la legge (29 maggio 1991, n. 178 art 2) prevede l'autorizzazione alla produzione un termine di 90 giorni.
Come è stato fatto fatto per altri casi simili, viste le dimensioni non sempre grandi delle ditte, si potrebbero creare delle associazioni a tutela dei produttori che si occuperanno delle pratiche che pur essendo non eccessivamente complicate, richiederanno almeno un anno ed un impegno economico che tuttavia e' verosimilmente più legato ai costi delle pratiche stesse che non alla messa a norma dei processi di produzione.