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qbacce, è vero che c'è confusione ,ma se uno legge bene il regolamento cites nella parte riguardante gli obblighi del negoziante nei confronti dell'acquirente privato, e su questo forum è stato magistralmente spiegato in un apposito thread ,non avrà piu' dubbi in merito .
Ciao.
Mi metteresti un link di questa parte del regolamento di cui parli? Io non la trovo....
In effetti è stato magistralmente spiegato da Marco AP che ha fatto un gran lavoro, traducendo direttamente dal sito della CITES e affrontando l'argomento direttamente con la Forestale.
Cito testualmente (dal topic che potete leggere anche voi):
“i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;”
E ancora:
"In conclusione, siamo però giunti sicuramente ad evidenziare alcuni punti fermi, che riepilogo di seguito:
Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio!
Ogni volta che si vende, scambia o permuta un animale in allegato B, questo va registrato nel proprio “registro di carico/scarico”.
Non va fatto nulla se l’animale in allegato B viene regalato, ma come ho scritto sopra, questa cosa potrebbe non essere valida per tutta l’Italia, quindi è bene informarsi prima presso la forestale di zona."
Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 integrata e modificata dalla legge 59/93 e dal D. lgs. 275/01 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.
In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi.
La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali.
Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.
Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati.
Rimetto anche i link dei vari regolamenti che applicano e attuano attualmente all'interno dell'UE le normative CITES.
Io, dopo 8 pagine, ho detto abbastanza, e dopo anni di colloqui con la Forestale penso di aver detto cose giuste (a meno che non siano scemi loro e io...), poi ognuno fa come vuole, per carità....
Scontato ... le liste sono solo tre .... quindi insieme ai coralli nello stesso allegato rientrano tutta un altra serie di animali. Come gia visto per tartarughe, pappagalli e Comp. i CITES servono e si paga mooolto salato la loro assenza.
awake anche leggendo la traduzione di MarcoAP e non di un bischero qualsiasi, si legge: Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio!
Questa mi sembra abbastanza chiara. L'appassionato è esente dal registro ma non dal documento del singolo animale!!
Poi io ho trovato tutti negozianti disponibili a rilasciarmeli e non metterò nulla in vasca senza un documento rilasciato. Se il negoziante me lo rilascia bene, altrimenti si tiene il corallo!!
Poi come si suol dire, ognuno a casa propria è libero di fare come meglio crede ....
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Inutile discutere con uno stupido: prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza!! Signore, dammi la pazienza, perchè se mi dai la forza faccio una strage!!