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Il 3 settembre scorso è entrato in vigore il Regolamento Comunitario n.811/08 che sospende l'importazione nell'Unione dei seguenti animali, dai seguenti paesi (riporto solo quelli di nostro interesse):
- Hippocampus kuda proveniente dall’Indonesia e dal Vietnam,
- Tridacna gigas e Heliopora coerulea provenienti dalle Isole Salomone,
- Tridacna derasa proveniente dal Vietnam; Tridacna rosewateri proveniente dal Mozambico,
- Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi e Trachyphyllia geoffroyi provenienti dalle isole Figi,
- Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp., Canarina lacrymalis e Scolymia vitiensis provenienti dall’isola di Tonga,
Bravo Roberto..questi aggiornamenti sono molto interessanti, per fare in modo di non essere "abbindolati" da venditori senza scrupoli (leggasi "ma sì, non è vietata, figurati" ecc ecc)
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Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre.
Bravo Roberto..questi aggiornamenti sono molto interessanti, per fare in modo di non essere "abbindolati" da venditori senza scrupoli (leggasi "ma sì, non è vietata, figurati" ecc ecc)
Grazie Perry,
spero possa in effetti tornare utile
Prima o poi (spero più prima che poi) riuscirò a mettermi una giornata a scrivere l'articolo guida sul Cites che mi era stato richiesto da Marco, in modo che possa essere pubblicato sul sito.
su suddette specie bisogna sempre richiedere il cites o basta accertarsi dell avvenuta registrazione?
L'appassionato scrupoloso pretende dal negoziante un documento in cui si dichiari che l'animale acquistato è in regola con la normativa cites, e che indichi il numero del certificato.
L'appassionato meno scrupoloso pretende dal negoziante lo scontrino fiscale che indichi il nome della specie (o almeno del genere). Lo scontrino infatti costituisce prova dell'acquisto presso un determinato negozio, e ad un eventuale controllo può e deve bastare, visto che in Italia non esiste una norma che imponga l'obbligo all'acquirente di farsi consegnare una specifica documentazione (che se però si ottiene può evitare una serie di problemi con addetti magari cavillosi e spesso ignoranti)
L'appassionato poco scrupoloso se ne frega, compra e porta a casa.
L'appassionato disonesto acquista consapevolmente animali di importazione illegale.
Il delinquente chiede al negoziante di procurargli animali vietati, per poi comprarli e magari rivenderli.
Quanto sopra vale per tutti i coralli duri, comprese le roccie vive e, come ho scritto prima, anche per i cavallucci marini specie Kuda che provengono da alcuni specifici paesi.
Sempre puntuale e preciso... bravo Roby.
Il problema se mai è vedere quanti negozianti ci rilasceranno il famoso "pezzo di carta". -28d#
__________________ VENDO PLAFONIERA Giesemann Spectra
2 HQI da 400W + 4 T5 da 54W
Non me ne frega niente se anche io sono sbagliato,
spiacere è il mio piacere, io amo essere odiato
condormannaro, deduco che lo scambio tra noi appassionati non sia coperto da Cites in quanto sono animali già importati e perciò non pescati in occasione della vendita?
Presumo che le talee provenienti da acquari casalinghi non rientrino nel cites in quanto allevati direttamente in acquario e quindi non importati. Ma non conosco a fondo la normativa, dal punto di vista logico dovrebbe essere cosi.
Presumo che le talee provenienti da acquari casalinghi non rientrino nel cites in quanto allevati direttamente in acquario e quindi non importati. Ma non conosco a fondo la normativa, dal punto di vista logico dovrebbe essere cosi.
Non è proprio così. Dipende se quella talea la regali, la scambi o la vendi; se la regali, non serve nulla, se invece la scambi o la vendi, la devi registrare in un apposito registro personale che puoi prelevare gratuitamente presso la forestale.
Ciao
agente25, purtroppo non è così, come ben spiegato da Marco.
I coralli duri, di qualunque provenienza, vivi o morti, allevati o meno, e le loro talee, in caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo, devono essere segnati sugli appositi registri. Solo la cessione a titolo gratuito, cioè il regalarli, non impone il rispetto di particolari formalità.
In caso di controllo di qualunque Autorità nelle nostre abitazioni, sarebbe bene disporre almeno degli scontrini, con i quali si attesta l'acquisto presso un negoziante.
Nonostante alcuni Uffici Cites affermino che l'utente dovrebbe avere un certificato con il numero Cites, è mia ferma convinzione, supportata da una discreta conoscenza della normativa, che tale obbligo non sia previsto nel nostro ordinamento.
Esiste l'onere, non l'obbligo, di attestare il legittimo acquisto, e secondo il mio parere, a ciò basta un documento, anche fiscale, che attesti l'avvenuta transazione con il tal negozio.
E' l'autorità amministrativa, sempre a mio parere, che per legge ha il compito istituzionale di vigilare sul rispetto delle norme.
Se io acquisto in un negozio pubblico, sulla pubblica via, posso legittimamente presumere che l'animale acquistato sia regolare (su internet la questione potrebbe essere leggermente diversa).
Se posso garantire che tale impostazione è fondata in punto di diritto, non posso garantire che sia condivisa dalla Forestale.
Un eventuale contenzioso ritengo vedrebbe agevolmente vincitore l'utente, ma dubito che si arrivi a tanto e comunque si tratterebbe, in ogni caso, di un notevole distrurbo per il privato.