NIKO1969
Se te lo dico non e' perche' me lo sono inventato....
Regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. 23/12/1930, n. 297 (tutt'ora in vigore).
art. 228: "per impedire l'abusiva produzione del sale, è compito del militari della Regia guardia di finanza di vigilare che non si operi, senza permesso dell'Amministrazione dei monopoli, l'attingimento di acqua dalle sorgenti o polle salse, o l'asportazione di sabbie marine e terre salifere; nè si asporti acqua dal mare senza osservare le prescrizioni all'uopo stabilite; nè si produca sale servendosi delle acque del mare, o di sostanze vegetali o minerali. omissis"
Legge 17 luglio 1942, n. 907 pubblicata sulla G.U. 25(08/1942, n. 199 (tutt'ora in vigore)
art. 39: " è vietato attingere, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere. E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando può ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'esportazione è permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento."
art. 88: "Chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da lire 150 a lire 600.
E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento."
Va tenuto conto che il monopolio del sale però non esiste più.
Rocce e sabbia.
Rocce e sabbia sono proprietà del demanio. Questo vale tanto per l'acquariofilo quanto per il bambino col secchiello o il campeggiatore che usa sacchi di sabbia o rocce per bloccare la tenda.
Va fatto notare che il furto ai danni del demanio ha però senso solo quando il materiale rubato ha un qualche valore (non posso essere condannato per aver sottratto un foglio di carta ad es.) ed in termini pratici viene consentito per "modiche quantità" qualunque cosa poi si intenda per "modiche quantità".
Nel caso delle rocce però il pericolo principale è che queste contengano datteri di mare (Litophaga litophaga) e che quindi si venga pesantemente multati come pescatori di frodo dei datteri.
Organismi marini.
La pesca di organismismi marini è consentita (tranne che nei luoghi ove esplicitamente vietato) con ami ed in apnea. In quest'ultimo caso la pesca è consentita solo di giorno.
E' vietata la pesca con reti e la pesca con autorespiratori. La pesca con autorespiratori è reato penale e viene punita con una ammenda di 2.000.000 e sequestro dell'attrezzatura.
Inoltre non è consentita la pesca di crostacei e molluschi di interesse commerciale esclusi i cefalopodi.
Il corallo (Corallium rubrum) e Astroydes calycularis sono specie protette.
In caso di dubbi la cosa migliore è telefonare o, meglio ancora, recarsi alla Capitaneria di Porto più vicina e chiedere il permesso per prelevare l'acqua o gli organismi marini
Il problema e' che il Monopolio non esite piu'....ma la legge,visto che siamo in Italia,non e' stata abrogata ed e' vecchissima....il che 'e tutto dire perche' dovresti pagare una multa ad un Ente che non esiste piu'.......
Ma siamo in Italia....e non mi sorprendo piu' di niente.....
Ripeto....non ho mai visto qualcuno multato e abito a 100 metri dal mare.....
Garth11....ma veramente pensi che ai produttori di sale freghi qualcosa dei litri che vengono prelevati per gli acquari????
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La vita e' breve...goditela!
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