Cerca nel forum:
Acquaportal - Forum e Community

  





Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.


Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su

Registrazione


Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.




Saper comprare (Marino) In questa sezione potrai chiedere DOVE reperire un animale o un prodotto acquaristico, fare segnalazioni su arrivi nei negozi, chiedere consigli su negozi on-line e non, proporre acquisti di gruppo e lasciare commenti sulle tue esperienze al riguardo.

 
Condividi Opzioni Visualizzazione
 
Prev Messaggio precedente   Prossimo messaggio Next
Vecchio 15-06-2011, 16:24   #21
condormannaro
Ciclide
 
Registrato: Feb 2004
Città: Roma
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Età : 56
Messaggi: 1.392
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 0
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 1
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 0/0%
Invia un messaggio tramite Skype a condormannaro

Annunci Mercatino: 0
Buongiorno a tutti.

Come promesso intervengo nella discussione nell’intento di chiarire almeno alcuni dei molti dubbi, spesso più che legittimi, che sono emersi nei post precedenti.

La materia Cites è estremamente complessa e negli anni, studiandola per varie ragioni, mi sono reso conto che anche per gli addetti ai lavori non è agevole districarsi fra le varie norme e le conseguenti applicazioni, spesso non perfettamente sincronizzate con le regole a monte.

Le ragioni sono molte.

In parte dipende dal fatto che le fonti delle norme in questione sono molte, e vanno coordinate. Si inizia da una Convenzione internazionale per passare attraverso regolamenti comunitari, direttive, decisioni, fino a giungere a leggi dello Stato italiano, a decreti ministeriali, interministeriali e via dicendo, fino a giungere alle non sempre impeccabili circolari amministrative (che a volte tentano di imporre regole che per loro natura non possono imporre – vecchio vizio dell’Amministrazione di livello dirigenziale).

In parte dipende dal fatto che esigenze di conservazione faunistica si intersecano con esigenze di natura fiscale e doganale.

In parte dipende dal fatto che le norme si sono stratificate nel tempo e che per di più sono state scritte, soprattutto ai livelli inferiori, da soggetti di cui traspare la non perfetta conoscenza della materia.

In parte dipende dal fatto che le norme nascono per difendere specie fra loro molto diverse, sia per fisiologia che per diffusione e modalità di allevamento o trasporto, passando dagli uccelli, che ad esempio possono essere inanellati, per arrivare ai coralli, laddove non solo non si può anellare nulla ma, considerando la riproduzione per via asessuata, addirittura perde senso l’applicazione di norme che non hanno minimamente tenuto in conto che un corallo se lo spezzo in due diventa…due coralli.

In parte, infine, dipende da ataviche sofferenze della nostra Amministrazione, che patisce i mali storici di questo Paese: difesa del posto di lavoro, svolgimento di mansioni al di fuori della propria portata pratica e professionale, insufficienza dell’organico, difficoltosi rapporti con un’utenza a volte tecnicamente molto più preparata ed a volte (direi spesso), al contrario, ignorante e pressante.

Risolvere questi problemi vorrebbe dire risolvere alcuni dei principali problemi che affliggono il nostro Paese, il che è assolutamente fuori dalla portata e dalle intenzioni di chi si occupa di Cites.

Quello che possiamo tentare di fare è di mettere qualche paletto, ancorandoci sempre all’unico punto fermo che ancor oggi, nonostante i tanti strappi di cui leggiamo quotidianamente, continua a rappresentare la stella polare di chi vuole rispettare le regole ed essere una persona perbene: le norme.

Iniziamo quindi da cose note, che però è importante avere ben presenti.

In campo acquariofilo molte specie di coralli sono inserite nella Convenzione Cites, e più precisamente nelle sue Appendici.

Quello però che a noi riguarda da vicino non è la Convenzione, sottoscritta da vari Paesi, ma il Regolamento CE 338/97 che, successivamente integrato e modificato, è oggi l’atto con cui l’Unione Europea dispone l’applicazione della Convenzione in Europa, trasformando le Appendici in Allegati e stabilendo alcune modifiche ed alcune regole che sono anche, in certe parti, più restrittive rispetto a quelle previste dalla Convenzione.

Tale Regolamento, cui si accompagna il Regolamento 865/06 che detta le regole per la sua applicazione, prevede in varie sue parti che i singoli Stati membri, fra cui ovviamente l’Italia, possano dettare regole applicative e più stringenti.

E questo è avvenuto, tanto che in Italia è stata approvata dapprima la L. 150/92, che prevede tutta una serie di sanzioni penali, e non, a carico di chi realizza determinati comportamenti in ambito Cites e poi, in applicazione del comma 5 bis, articolo 5, introdotto nel 1998 nell’impianto della legge, è stato istituito con D.M. 3 maggio 2001, poi sostituito dal tuttora vigente D.M. 8 gennaio 2002, il famoso Registro di detenzione.

Successivamente è stata emanata una lunga serie di circolari, soprattutto in tema di avifauna, di cui mi occupo abitualmente ma che qui, per fortuna, non ci interessa granché perché non riguarda il settore acquariofilo.

Premesso tutto questo, iniziamo con i paletti.

Paletto numero 1 – Quali sono i coralli in Cites

Non esistono attualmente coralli in Allegato A.

Sono invece inseriti in Allegato B diversi generi, fra cui le Scleractinia, i Tubiporidae, Helioporidae, Milleporidae e qualcun altro. In sostanza i coralli duri.

Paletto numero 2 – Quali documenti bisogna avere

Il fatto che i coralli sono in Allegato B vuol dire che la rigida disciplina dell’art. 8, comma 1, del Reg. 338/97, che si applica alle specie in Allegato A, e che comporta il divieto sostanzialmente di ogni e qualunque attività di natura commerciale che le riguardi, è mitigata dal più morbido comma 5, che prevede la possibilità di svolgere tali attività (vendita, permuta, detenzione per la vendita ecc.) purché “all’autorità competente dello Stato Membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente…”.

Che vuol dire?

Vuol dire, semplificando, che si possono vendere e detenere i coralli duri purché si sia in grado di dimostrare da dove vengono (chi ce li ha dati) e, se sono stati importati, si possa dimostrare che l’importazione è stata regolare.

Come si fa?

Per le specie in Allegato B, che sono quelle di cui stiamo parlando, non esiste il cosiddetto “Certificato Cites”.

Quello che infatti viene volgarmente chiamato così, è il Certificato di cui all’art. 8, comma 3, che è previsto solo per le specie in Allegato A. E’ quel Certificato che, rilasciato dall’Amministrazione, riguarda un singolo animale o pianta e per quel singolo esemplare consente le operazioni di natura commerciale.

Se non esiste questo certificato, visto che siamo in Allegato B, come faccio, in caso di controllo, a fornire “prova sufficiente della loro acquisizione” e, se viene dall’estero, a dimostrare che è stato importato “in conformità della legislazione vigente”?

Prima di rispondere, una precisazione.

Gli esemplari di specie in Allegato B devono anche soddisfare un altro requisito, descritto nella tutta italiana L. 150/92. All’art. 2 infatti viene stabilito che commette reato, ripeto reato (seppur contravvenzionale, cioè di minor gravità – mi perdonino i giuristi per la grossolana semplificazione), chi anche solamente “detiene” un esemplare “senza la prescritta documentazione” (comma 1, lettera f.).

La prescritta documentazione si può ritenere essere quella prevista dalle norme quindi quella che soddisfa il requisito comunitario della “prova sufficiente” di cui sopra, più gli eventuali altri documenti, laddove imposti dalle norme (cogenti).

Morale: sempre lì si torna, cioè occorre poter dimostrare, quando previsto dalle norme anche con documenti, da dove abbiamo preso l’animale.

Il concetto di “prova sufficiente” non è ovviamente particolarmente preciso, ma può bastare per orientarsi in modo appropriato.

La valutazione finale, tuttavia, la farà l’Amministrazione, e se per caso questa non dovesse ritenere “sufficiente” la prova che produrremo, impugneremo la sanzione di fronte all’Autorità giudiziaria e sarà il Giudice a dire se aveva ragione l’Amministrazione a sanzionarci oppure no.

Così funziona, in tutti i settori.

Ma vediamo di dare qualche indicazione per cercare di avere dei riferimenti.

E’ evidente che se io in vasca ho una bella acropora e vengo controllato dovrò avere almeno uno scontrino del negoziante che me l’ha venduta da cui si possa arguire, perché magari stampato su tale documento, che il prezzo indicato era per un’acropora. Oppure, in alternativa, sarà con ogni probabilità sufficiente una “dichiarazione di cessione”, redata in carta libera dal negoziante o dal privato che ci ha venduto il pezzo, in cui siano riportati gli estremi dell’operazione.

Ed il Cites?

Come ho detto, non esiste un Certificato Cites.

Ad essere pignoli se il pezzo che acquistiamo è di importazione sulla dichiarazione di cessione sarebbe opportuno fosse indicato il numero della licenza di importazione, che volgarmente viene chiamato numero Cites. Questo perché l’ultima parte di quel comma 5 tratta in modo diverso ( dice infatti la norma: “…se viene dall’estero…”) il caso di soggetti provenienti dall’estero da quello in cui invece sono di derivazione nostrana.

E’ mia ferma convinzione, supportata per fortuna dai principi generali del nostro ordinamento, che il privato, se acquista in un negozio, non sia tenuto ad avere una particolare documentazione, addirittura indicante estremi di documenti fuori dal suo controllo e dalla sua visione e che riguardano operazioni di terzi (negoziante ed esportatore), perché il negoziante opera nell’ambito di autorizzazioni (licenze) che implicano controlli dell’Autorità e quindi sollevano il privato dal verificare la legittima provenienza dell’esemplare acquistato, per evidenti ragioni di tutela dell’affidamento.

Voglio dire che se un privato va in negozio, può legittimamente aspettarsi di acquistare beni di legittima provenienza, seppur protetti dalla Cites, perché si può altrettanto legittimamente aspettare che il negoziante, a monte, sia soggetto ai dovuti ed opportuni controlli.

Questo significa che il privato è a posto e tranquillo se va in negozio, compra, paga, e si fa rilasciare lo scontrino con riportata almeno la specie del soggetto acquistato o, meglio ancora, una semplice “dichiarazione di cessione” del negoziante, senza bisogno di numeretti strani o altro.

Ma il negoziante è obbligato a rilasciare tale documento?

In realtà non esiste alcuna norma che imponga al venditore di rilasciare un particolare documento o dichiarazione, fatta salva, per i negozianti, lo scontrino o la ricevuta fiscale (ma per ragioni appunto fiscali).

Posso pretendere un altro documento?

Ad essere pignoli l’unico modo per pretenderlo è… non acquistare l’animale perché, come appena detto, non è attualmente vigente uno specifico obbligo di fornire al privato acquirente una documentazione particolare, anche se banale come una “dichiarazione di cessione” in carta semplice.

Fra privati, per fare le cose bene, il venditore o comunque il cedente dovrebbe rilasciare una “dichiarazione di cessione”, in modo che il compratore, se sottoposto a controllo, possa permettere all’Autorità di risalire al cedente, ed eventualmente ancor più a monte, rispettando quindi quell’obbligo di fornire la “prova sufficiente” della legittima acquisizione che è imposta in prima battuta dal Regolamento comunitario ed in seconda, in misura leggermente diversa, dalla legge italiana.

Quello che non siamo tenuti ad avere, e lo scrissi anche all’epoca, è un documento Cites o altro, perché non esistono particolari Certificati per specie in Allegato B e perché una volta che abbiamo la prova di aver acquistato da un certo negozio, o da un certo privato, sarà poi compito loro eventualmente fornire alle Autorità, in caso di controllo, i prescritti documenti.

Paletto numero 3 – Il Registro di detenzione

Il Registro lo devono avere (ed usare) solo ed esclusivamente coloro che cedono coralli a titolo oneroso, sia vendendoli che anche semplicemente scambiandoli.

Chi regala non lo deve avere.

I Registri sono in realtà due, perché uno (EB) riguarda gli animali “interi” in Allegato B (per esempio le Tridacne), l’altro (PAB) le parti di animali, quindi di fatto le talee di coralli duri.

Non rientrano nella tutela della Cites, e quindi nemmeno nella disciplina del Registro, i frammenti di corallo inferiori ai 3 cm e la sabbia corallina (vedi nota 7 del Reg. 709/10).

Rientrano eccome in Cites, e nella disciplina del Registro, le cosiddette “pietre vive” proprio perché come noto non sono vive, ma “parti di corallo morto”, e quindi a pieno titolo tutelate dalla normativa (tranne i limiti di misura appena indicati).

Questa è la ragione per cui ad un utente intervenuto in questa discussione era stato fornito un documento (apparentemente) per alcuni corallimorfari. Non era per i coralli molli, ma per la roccia su cui erano attaccati…



Bene.

Spero di aver contribuito a fissare qualche punto. Il discorso è stato lungo e sarebbe ancor più lungo se piantassi qualche altro paletto, che pure andrebbe piantato, ma per ora mi fermo qui e resto a disposizione per ogni chiarimento o richiesta.

Buona giornata.

Roberto

Ultima modifica di condormannaro; 15-06-2011 alle ore 18:31.
condormannaro non è in linea   Rispondi quotando
Post "Grazie" / "Mi Piace" - 0 Grazie, 1 Mi piace
Mi piace amga Piace questo post
 

Tag
cites , funziona

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smile sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Vai a



















Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 19:56. Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.5.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl
Page generated in 0,98723 seconds with 16 queries