Ciclide
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Cari amici,
apro questo thread dopo aver iniziato a parlare con algranati e mariobros dell'argomento CITES in altra sezione, meno appropriata. Su suggerimento del primo ho aperto questo nuovo thread.
Se anche questa dovesse risultare non adatta, invito i moderatori a spostarla.
Mi farebbe piacere, e credo tornerebbe molto utile, approfondire il tema in questione magari anche con l'intervento di qualche diretto interessato (importatore, negoziante ecc.).
Per motivi professionali sono piuttosto incuriosito dalle norme in tema, e mi sono reso conto, dopo una pur breve e rapida analisi, che si scrivono e dicono molte cose inesatte, quando non addirittura completamente false. E questo anche su riviste specializzate e libri diffusi. A volte mi sembra, ma è una mia impressione, che si sappia, ma si glissi.
Per lanciare la discussione, riporto una parte del post precedente, aspettando le opinioni, le domande, i chiarimenti, le correzioni ed ogni altro intervento che chiunque intenderà realizzare.
Eravamo partiti da qui:
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Vorrei fare un paio di precisazioni, visto che la materia appare intricata e mi sono reso conto che quasi nessuno degli appassionati ne sa molto. Spesso anzi non se ne sa nulla.
A) Le rocce vive sono in effetti sotto tutela del Cites. Non però in quanto "rocce", ma perchè sono in realtà coralli, seppur morti.
Ad essere precisi sono in Allegato B della Convenzione tutti i coralli:
-dell'ordine delle scleractiniae, che sono praticamente tutti i "duri" che conosciamo (acropora, montipora, caulastrea ecc.)
-della famiglia delle helioporidae (la nostra famosa heliopora coerulea), peraltro unica specie della famiglia
-della famiglia delle tubiporidae (sono un paio di specie)
-dell'ordine antipatharia, costituito da moltissime specie e noto come corallo nero
Questi coralli sono tutti duri e costituiscono la base, in misura diversa, delle nostre rocce.
B) Sulla frase "solo le aziende accreditate possono commercializzare animali e rocce vive tutelati da cites" occorrono alcune precisazioni:
- l'accredito cui fai riferimento è probabilmente la "licenza di importazione" che riguarda appunto il problema dell'ingresso nella UE, e non la successiva commercializzazione, che è altro problema. Per la commercializzazzione occorre infatti avere, fra le altre cose, i famosi registri, ma non necessariamente essere importatori.
- alcuni animali o piante tutelate dal Cites, non possono proprio essere commercializzate. Sono quelle dell'allegato A. La loro introduzione è consentita infatti a condizione, fra le altre, che lo scopo non sia "prevalentemente commerciale". Quindi, per intenderci, non possono essere venduti in un negozio, e non c'è permesso che tenga.
- Anche chi non è commerciante, ma semplice allevatore, è tenuto ad avere il registro. La circolare esplicativa del Decreto del 2002 infatti afferma che: "i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari".
Da questo si evince che anche i privati, purchè nel rispetto delle norme relative alla tenute dei registri (e fiscali, e sanitarie ecc.) possono compiere atti di alienazione, e via dicendo, sugli animali protetti.
Al contrario molti scrivono, anche su riviste, che il privato che vende una talea, un corallo o una tridacna, sarebbe esonerato dall'obbligo del registro. Magari perchè riprodotto in cattività.
Ad oggi non ho ancora capito in base a quali norme ciò sarebbe vero, e sarei ben lieto se qualcuno me le indicasse.
A presto
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