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L'argomento è in effetti piuttosto complesso, ma nulla di irrisolvibile. Credo, e ripeto credo, si possa tranquillamente giungere ad un articolo esplicativo approfondito, che possa costituire certo non la Bibbia, ma un valido punto di riferimento. Cercherei comunque di evidenziare i passaggi ad uso e consumo di chi non mastica diritto, in modo da rendere le informazioni fruibili a tutti.
Sin d'ora ti posso anticipare che la stessa Cassazione, ed in particolare la 3a Sezione, già nel 1997 con la sentenza n.4152 ha stabilito che quando la legge del 1992, quella che individua le sanzioni penali, parla di "detenzione", si riferisce a "detenzione non a scopo commerciale". I Ministeri competenti, qualche anno dopo, hanno emesso decreti e circolari proprio tenendo conto di questa precisazione della Suprema Corte.
Ripeto, la questione è lunga e va affrontata con puntualità e precisione, cosa che ora non posso fare, ma più avanti magari potrei. Ovviamente gratis: diciamo che sarebbe un contributo di taglio professionale ad un gruppo di amici con cui condivido una sana passione
Certo non con finalità autocelebrative (anche perchè c'è poco da celebrare), ma solo per far intendere che la ricerca non sarebbe effettuata da uno sconosciuto che nella vita potrebbe essere un astronauta (magari), mi sembra giusto comunque presentarmi, perlomeno nella veste professionale. Ad oggi sono avvocato, funzionario dello Stato (prima al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ora al Ministero dello Sviluppo Economico) e ricercatore universitario alla Sapienza di Roma in diritto civile.
Questo ovviamente non garantisce la qualità effettiva, ma solo quella potenziale
Ma per caso qualcuno ha notizia DIRETTA d iqualche acquariofilo o negoziante che ha avuto problemi per il CITES ?
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quando l'ultimo albero sarà stato tagliato, l'ultimo animale abbattuto,
l'ultimo pesce pescato, l'ultimo fiume avvelenato, allora vi accorgerete
che il denaro non si può mangiare
fa69, dipemde cosa intendi con problemi per il CITES.... Non mi risulta alcuno che abbia avuto sanzioni, mi risultano pero' box fermati in dogana per giorni e giorni in attesa di capire cosa effettivamente contenessero..... inutile dire come fosse lo stato degli animali una volta aperti i box....
Ciao
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Gilberto Hassan
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La classe non e' acqua............ sciapa, e' salata!!!!!!!!!!!!
The opinion of one man is only as good as his experience. - Joseph Bates
ik2vov, questa l'avevo già sentita, a Linate avevano fermato parecchi box, uno scopo l'avevano ottenuto, ammazzare tutti gli animali. Tuttavia non mi riferivo all' import, ma mi riferivo nello specifico ai negozianti. Personalmente non ne ho mai visto uno rilasciare il cites per i coralli, mentre per altre animali ( vedi tartarughe ) si fà.
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quando l'ultimo albero sarà stato tagliato, l'ultimo animale abbattuto,
l'ultimo pesce pescato, l'ultimo fiume avvelenato, allora vi accorgerete
che il denaro non si può mangiare
Caro Condorfly,
l'argomento da te sollevato mi ha sempre incuriosito.
Per natura, non vorrei mai agire contro la legge.
Ma....
Incuriosito dall'argomento 3, o forse 4, anni fa ho chiamato il CFS di Milano e contrariamente a quanto tu dici (mi permetto di quotarti):
Originariamente inviata da condorfly
Ad oggi non esiste alcun obbligo di registrazione per chi alleva coralli.
E' ammessa la cessione a titolo gratuito senza alcuna formalità.
Per cedere coralli a pagamento, occorrerebbe un registro. Sul punto tuttavia mi riservo di ritornare.
mi dissero che: "anche la cessione di coralli a titolo gratuito deve essere annotata sul registro" e quindi la formalità c'era e, presumo, c'è tutt'ora.
Quindi, secondo quel forestale che quel giorno mi ha risposto al telefono, ognuno di noi deve avere un registro non solo se lo scambio è oneroso, ma anche se semplicemente avviene a titolo gratuito.
La tenuta del registro, sempre secondo lui era molto semplice e priva di particolari formalità.
Per quanto riguarda i negozianti l'unica mia esperienza CITES risale a qualche anno fa. Un grossista, a ovest di Milano, che al sabato pomeriggio consente l'ingresso anche ai privati, mi ha chiesto solo: nome, cognome e città di residenza.
Mi ha detto che avrebbe annotato i miei dati nel suo registro e che io non ero tenuto ad avere alcunchè.
Se lo ritieni utile potrei chiamare il CFS o recarmi personalmente nei loro uffici, che non distano molto dal mio, per approfondire gli argomenti.
Cosa ne pensi ?
Mettiamo giù una serie di domande ?
Nel caso mi trattengano, conosci un bravo avvocato a Milano ?
non sono particolarmente stupito dal tuo racconto.
E' probabile che se tu telefonassi oggi ad un ufficio del Corpo Forestale otterresti risposte diverse, tanto da quelle di allora, quanto da quelle che forse ti darebbero anche oggi presso uffici di altre città.
Con questo non voglio certo dire che il Corpo Forestale non conosce le norme che deve far rispettare, ma solo che a volte, se non spesso, il singolo operatore è più un...operativo, che non un fine giurista o un tecnico con radicate competenze normative.
Una circolare congiunta del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Forestali ha voluto fare chiarezza su alcuni punti oscuri del Decreto Ministeriale che ha istituito il registro (D.M. 8 gennaio 2002).
Questa circolare, nel punto che a noi interessa (paragrafo 2 - soggetti tenuti alla compilazione del registro), dice:
"i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari"
Come dice il brocardo, in claris non fit interpretatio
Per fortuna quindi, senza finalità di sfruttamento commerciale, non dobbiamo tenere alcun registro. Registro la cui tenuta temo, contrariamente a quanto ti hanno riferito, sarebbe piuttosto fastidiosa.
Ti riporto, a mero titolo esemplificativo, solo alcune delle precisazioni che riguardano la sua gestione (quelle inserite in questa circolare):
MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO.
Le modalità di compilazione del registro sono indicate negli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui allegati, come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del Decreto 8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso decreto.
Si precisa che:
le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F = altro", come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in questione;
l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo, individuato unicamente dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo completamento;
la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o dall’interessato al momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi un numero inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa, il registro va riconsegnato all’ufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia sempre da parte dello stesso ufficio;
la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal caso, le caselle delle righe di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e devono essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va indicato il numero progressivo di riferimento del carico ed il relativo numero ed anno del registro (es. 350/01);
una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere richiesto un nuovo registro;
il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del registro ed a tutte le successive acquisizioni o nascite in cattività. Lo scarico è relativo agli esemplari venduti, ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro;
la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della relativa operazione di carico o scarico;
nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso (pelle, esemplare vivo, esemplare morto, etc.);
quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto (semina, propagazione da talea etc);
la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dall’art. 9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della Legge 150/92;
nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi ultimi un apposito registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella scarico andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette trasformazioni;
gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari vivi o morti);
per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia relativa a più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi delle marche degli esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001), nell’apposita colonna si annoterà il riferimento della "tag list" esistente, da allegare in copia al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i quali non vige l’obbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata solo se il marcaggio è presente;
qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro, in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo del registro cartaceo, ferma restando la valutazione di conformità di tali sistemi ai requisiti del decreto e la conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES.
Come detto, per fortuna non dobbiamo avventurarci lungo questa impervia via
Non intendo tuttavia liquidare la questione Cites con questa sintetica risposta. I problemi sul tappeto sono e restano molti, a cominciare dal comprendere quali sono i comportamenti vietati e le conseguenti sanzioni, il collegamento fra la normativa amministrativa e quella penale, l'interpretazione di alcuni passaggi poco chiari delle norme (ed in particolar modo della L.150/92), l'analisi degli arresti giurisprudenziali.
Fino alla fine di questo mese avrò poco tempo, in quanto sto facendo un lavoro piuttosto impegnativo, e le pause caffè, frequenti, le passo al pc. Dopo conto di fare un buon approfondimento, ed in quella occasione, se ancora sarai disponibile, sarei ben lieto di collaborare per dare risposta alle molte domande. In quel momento potrebbe essere molto prezioso che ti recassi dal CFS, previo naturalmente un mio preallarme ad un penalista di livello per far fronte ad un tuo eventuale....contrattempo
ik2vov, questa l'avevo già sentita, a Linate avevano fermato parecchi box, uno scopo l'avevano ottenuto, ammazzare tutti gli animali. Tuttavia non mi riferivo all' import, ma mi riferivo nello specifico ai negozianti. Personalmente non ne ho mai visto uno rilasciare il cites per i coralli, mentre per altre animali ( vedi tartarughe ) si fà.
io quella volta che ho visto comperare dei coralli e' stato l'acquirente a chiedere del cites e di una copia di esso...
da quello che so i commercianti dopo che l'hanno venduto "se ne lavano le mani" sempre da quello che ho capito parlando con quel negoziante
Innanzitutto un plauso a condorfly per aver affrontato l'argomento con estrema serietà: ad oggi nessuno aveva provato a farlo.
Preferisco anche io rischiare di alzare un polverone che, piuttosto, metterre la testa sotto la sabbia.
Alcuni commercianti forniscono un certificato CITES che attesta l'acquisto presso di loro e fornsce la rintracciabilità allo scontrino d'acquisto.
Ma qui finisce in quanto sul registro non viene indicato l'acquirente x questioni di privacy.
Visto e considerato che molti di noi "rompono accidentalmente" coralli in vasca e in qualche modo "devo disfarsene", forse, approcciare con serietà al discorso è quanto meno auspicabile.
Parlando con un funzionario del corpo forestale, mi avava già comunicato alcuni mesi fa che vi era l'obbligo di tenuta del registro anche se l'attività non è commerciale, ma si effettuano esclusivamente scambi. Fondamentale comunque poter dimostrare in ogni caso la provenianza (basta uno scontrino).
Il registro è gratuito, e credo che non sia complesso gestirlo (le nostre vasche lo sonomolto di più) e ad oggi avessi la posisbilità di una "sanatoria" l'avrei già avviato.