Stella marina
Registrato: Feb 2003
Città: Bologna
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Età : 58

Messaggi: 19.616
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Mentioned: 306 Post(s)
Annunci Mercatino: 0
|
Per evitare ulteriori inesatezze, cito da un sito:
Raccolta acqua marina naturale, rocce, sabbia
Anche su questo argomento c'è una normativa ampia e spesso non molto chiara. Oltre alla legislazione nazionale e comunitaria bisogna fare riferimento anche alle varie circolari emanate da ogni singola Capitaneria di porto valide nell'ambito locale. In realtà acqua, rocce e sabbia possono essere facilmente acquistate nei negozi già pronte, magari con qualche piccola modifica per le vasche mediterranee. Tutta questa parte di legislazione fa riferimento al monopolio dello Stato, il quale sappiamo che non esiste più. In realtà l'acqua marina naturale per un'acquario mediterraneo sappiamo sia "viva" rispetto a quella artificiale, quindi di gran lunga superiore. Le rocce e la sabbia sono anche queste di gran lunga superiori quelle "vive" rispetto a quelle morte cioè senza nessun tipo d'organismo. Però, essendo vive, possono contenere potenziali batteri dannosi che invece non esistono nell'acqua marina artificiale. Voglio comunque ricordare che, anche se non molto pubblicizzati, esistono aziende autorizzate in grado di soddisfare ogni richiesta di "rocce vive" e sabbia. Per quanto riguarda l'acqua in quasi tutti i negozi d'acquariofilia c'è il servizio che prepara l'acqua già pronta; bisogna solo fare un piccolo ritocco per adeguare la densità.
Dal Codice della navigazione abbiamo estratto questi articoli significativi:
* ART. 28. Beni del demanio marittimo
Fanno parte del demanio marittimo i lidi, la spiaggia, i porti e le rade; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
* ART. 30. Uso del demanio marittimo
L'amministrazione dei trasporti della navigazione regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.
Chiarimento in merito sul DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA di Aldo Fiale (Magistrato di cassazione), Pag. 34 Capitolo III.
Premetto che il mare territoriale non è demanio marittimo inquanto di tutti (res communis omnium) e quindi non di propietà statale; lo stesso vale per i golfi, i seni e le baie (art.2 codice della navigazione).
Però ai fini di occupazione ed uso di zone di mare territoriale e per l'esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal "Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione".
*
Art. 51. Estrazione e raccolta di arena o altri materiali. (1)
Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento (2).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
(2) Vedi gli artt. 53-57 53-57 regol. cod. nav.
*
Art. 1162. Estrazione abusiva di arena o altri materiali.
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549 euro a 9.296 euro(1).
------------------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1162. Estrazione abusiva di arena o altri materiali. Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro.».
*
1164. Inosservanza di norme sui beni pubblici.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro (5).
(5) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 8 luglio 2003, n. 172.
Con questi due ultimi articoli è chiaro che non esiste un regolamento per l'acquariofilo. La legge prevede delle sanzioni per "l'estrazione abusiva" che è cosa diversa dalla raccolta soggetta a concessione (rientrante, in astratto, nell'art. 1164). Si può dire, però, che la raccolta rientrante nella previsione della legge è quella avente fini economici (e per grosse quantità). In parole povere dovrebbe essere chiaro a tutti i preposti al controllo del territorio che l’attività del bambino che porta a casa un secchiello di sabbia o il granchietto non costituisce "Estrazione di arena" o “raccolta”.
A rigor di logica non ci dovrebbero essere problemi nella raccolta di acqua marina, di sabbia e di rocce. Teniamo sempre presente che se da una parte potrebbe essere lecito portarsi via una bottiglietta di sabbia e una tanica di acqua, lo stesso non possiamo sicuramente dirlo per chi viene trovato con quantità “industriali” di queste cose. Inoltre state sempre attenti a divieti locali e aree protette, di queste ultime potete trovare l'elenco sul sito. Una ultima annotazione potrebbe riguardare "il dove" si raccoglie acqua e sabbia; visto anche il chiarimento del Dott. Aldo Fiale, magistrato di cassazione.
In data 07 settembre 2007, su richiesta di un socio AIAM, la Capitaneria di Porto di Cagliari ha così risposto alla richiesta di autorizzazione al prelievo di acqua marina naturale per un'acquario marino mediterraneo. E' un documento ufficiale, quindi è possibile esporlo in caso di contestazioni. Sul sito ci sono anche i link per eventuali ricorsi sulla modilistica da adottare.

|