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Originariamente inviata da davy180
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Originariamente inviata da awake
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qbacce, è vero che c'è confusione ,ma se uno legge bene il regolamento cites nella parte riguardante gli obblighi del negoziante nei confronti dell'acquirente privato, e su questo forum è stato magistralmente spiegato in un apposito thread ,non avrà piu' dubbi in merito .
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Ciao.
Mi metteresti un link di questa parte del regolamento di cui parli? Io non la trovo....
Il thread magistralmente spiegato qui su AP? Ti riferisci a questo?
http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp
In effetti è stato magistralmente spiegato da Marco AP che ha fatto un gran lavoro, traducendo direttamente dal sito della CITES e affrontando l'argomento direttamente con la Forestale.
Cito testualmente (dal topic che potete leggere anche voi):
“i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;”
E ancora:
"In conclusione, siamo però giunti sicuramente ad evidenziare alcuni punti fermi, che riepilogo di seguito:
Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio!
Ogni volta che si vende, scambia o permuta un animale in allegato B, questo va registrato nel proprio “registro di carico/scarico”.
Non va fatto nulla se l’animale in allegato B viene regalato, ma come ho scritto sopra, questa cosa potrebbe non essere valida per tutta l’Italia, quindi è bene informarsi prima presso la forestale di zona."
Sito del corpo forestale dello stato:
http://www3.corpoforestale.it/flex/c...IT/IDPagina/41
Cito ancora (dal sito):
Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 integrata e modificata dalla legge 59/93 e dal D. lgs. 275/01 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.
In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi.
La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali.
Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.
Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati.
Rimetto anche i link dei vari regolamenti che applicano e attuano attualmente all'interno dell'UE le normative CITES.
Regolamento (CE) n. 338/97 http://www.simontagna.it/portalesim/...lamento338.pdf
Regolamento (CE) n. 865/2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...0080225:IT:PDF
Come detto,.... basta leggere.
Io, dopo 8 pagine, ho detto abbastanza, e dopo anni di colloqui con la Forestale penso di aver detto cose giuste (a meno che non siano scemi loro e io...), poi ognuno fa come vuole, per carità....
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Scontato ... le liste sono solo tre .... quindi insieme ai coralli nello stesso allegato rientrano tutta un altra serie di animali. Come gia visto per tartarughe, pappagalli e Comp. i CITES servono e si paga mooolto salato la loro assenza.
awake anche leggendo la traduzione di MarcoAP e non di un bischero qualsiasi, si legge:
Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio!
Questa mi sembra abbastanza chiara. L'appassionato è esente dal registro ma non dal documento del singolo animale!!
Poi io ho trovato tutti negozianti disponibili a rilasciarmeli e non metterò nulla in vasca senza un documento rilasciato. Se il negoziante me lo rilascia bene, altrimenti si tiene il corallo!!
Poi come si suol dire, ognuno a casa propria è libero di fare come meglio crede .... 
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Inutile discutere con uno stupido: prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza!!
Signore, dammi la pazienza, perchè se mi dai la forza faccio una strage!!
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