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GIANGI1970.... :-D :-D
Per il resto....che me fate lavorà pure quando sto in ferie?! :-D Appena ho un attimo...vedrò di tentare di spiegare meglio, se posso; ma un pò di concetti già mi pare di averli espressi... ;-) |
Leggo e riporto in parte, dal codice del consumo (ho trovato la versione 2008, non so se sia la piú aggiornata, chiedo cortesemente ad Amstaff69 di confermare o correggere....)
Articolo 114 Responsabilità del produttore 1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Articolo 117 Prodotto difettoso 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può Parte IV – Sicurezza e qualità Codice del Consumo – DGAMTC 91 legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. E questo da al 100% ragione ad Amstaff69. Ma poi, visto che siamo in Italia (leggete il punto B: se funzionava quando l´ho messo in circolazione, la responsabilitá sembra esclusa): Articolo 118 Esclusione della responsabilità 1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. E piú giú, ancora (punto 2): Articolo 120 Prova 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Come sempre, tutto e il contrario di tutto...... Sbaglio? Luca P.S. Ho riportato solo alcuni articolo, sperando di non aver tralasciato parti importanti. Il testo completo lo trovate qui: http://www.codicedelconsumo.it/CODICE_CONSUMO_2008.pdf |
Amstaff69, e certo, che ti vuoi crogiolare sotto il sole?
Luca |
...a parte che sto ancora a casa a fare la lotta coi ciano (altro che sotto il sole)...
...a parte che non ricordo a memoria tutti i codici e tutte le leggi (e quindi mi è andata di gran cu...nell'azzeccare il tutto...eheheh)... :-)) ...quello che hai riportato dice le stesse cose che dicevo sopra, non vedo contraddizioni ;-) ...devi provare il danno ed il nesso... ...e non redo proprio che un qualcosa che si guasta dopo un mese (non dieci anni eh...) possa considerarsi esente "alla nascita" da difetti... Bisogna innazitutto capire che è successo in sto refri...e poi andare oltre. Può anche darsi che si sia rotto un componente fornito al produttore del refri da terzi...e che dunque ci sia una rivalsa tra produttori (genericamente difficile per ragioni commercali, tranne che in casi molto pesanti)... Ultimamente c'è molta più attenzione a queste cose nei Tribunali e molte più condanne di qualche anno fa... |
Amstaff69, beh, avrei preferito tu fossi a crogiolarti. Brutta bestia i ciano....
Quello che mi lascia perplesso (oh, per la cronaca, non cerco di contraddire, solo di apportare il mio modesto contributo su una materia che conosco poco, e ad un argomento che credo interessa a molti, me compreso), é questa frase dell´articolo 120: "Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione." Mi sembra una bella scorciatoia per chi produce. Io compro il refri, e questo funziona regolarmente. Quindi il produttore puó argomentare che "è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.". Sappiamo bene come cavolo si comporta l´elettronica vero? Puó morire anche senza una vera ragione, semplicemente per uno sbalzo di corrente (che sfido chiunque ad affermare che a casa sua non ce ne sono), o solo per un componente al limite della tolleranza (ma dentro la specifica), che per altre ragioni (magari perché c´era molto caldo in casa?) decide di sentirsi male. Visto che "Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. " ritengo che per il comune mortale non sia facile arrivare alla prova, senza dover magari investire parecchi soldi in analisi tecniche, consulenze, etc. É questo che trovo contorto. Mi pare che questo codice voglia tutelare il consumatore, ma sia aperto a un pó troppe interpretazioni. Tutto qui. Ciao Luca |
Io posso riportare un'esperienza di un mio caro amico:
compra il refrigeratore, un buon refrigeratore. Dopo due mesi di funzionamento, prende fuoco e gli parte una stanza della casa, a parte la vasca, che in questo caso era la cosa meno importante :-D :-D Lettera da parte dell'avvocato alla casa costruttrice, perizia. Conclusione: risarcimento TOTALE DI TUTTO. circa 18000 euro...ci ha pure guadagnato..e ho detto tutto... Non so se il caso si può considerare simile, ma secondo me (poi sappiamo com'è la legge in italia... ) se il prodotto ha un difetto e provoca danni a terzi la casa deve risarcire. Mario. |
djmario,
ci avrà anche guadagnato ma lo stress, il tempo perso, la casa in cui vive in quelle condizioni, la puzza ecc. Non mi sembra che poi abbia fatto un gran guadagno, io non mi ci vorrei ritrovare se già noi quando siamo IN BUONA FEDE (notare il maiuscolo) non facciamo valere i nostri diritti, siamo non solo perdenti in partenza, ma continuiamo a facilitare la messa in produzione di apparecchiature e prodotti assolutamente pericolosi |
Quote:
Il mio amico nel giro di 1 mese è stato risarcito. Mario. |
djmario,
d'accordissimo e ha fatto bene, contestavo solo il fatto che quando succede una cosa del genere è sempre una rimessa ma appunto lo è ancora di + se uno non fa valere i suoi diritti |
Aggiorno il topic con qualche informazione :-)
Il refrigeratore è stato inviato attraverso il distributore ufficiale alla casa madre e qest'ultima ha constatato la presenza di alcuni contatti un pò ossidati in una piastra. Di tal cosa se ne son accorti (se mi è stato spiegato bene=P) in quanto il refrigeratore (macumba macumba) in ditta ha improvvisamente funzionato, mostrando temperature errate e quindi dando l'input di verificare tale piastra. Indi per cui la ditta "sconsiglia" eventuali cause in quanto tale presenza di ossidazione su alcuni contatti non implicherebbe certamente problemi di natura a loro imputabili. Il mio amico...è non nervoso, non furibondo...ma di più #36# E' incazzatissimo in quanto trova:
La puntata di beautiful per oggi finisce qui...ah, ambasciator non porta pena :-D |
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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