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Supercicci, ma sono daccordo con te....allora però non si dovrebbe rompere mai nulla,invece qualcosa si rompe sempre,e sono pezzi che per la casa erano buoni.
Amstaff69, appunto propio quì volevo arrivare,questa cosa è interessante davvero,allora tutto quello che si rompe e mi crea danno io posso chiedere il risarcimento giusto ? ovviamente se no è colpa mia. se esempio comper una plafo e mi si rompe il vetro quando sono fuori e ammazzo la vasca posso chiedere i danni? |
Le cose si possono rompere, ovviamente, dopo una NORMALE (scusate il maiuscolo) periodo di usura.
Tieni anche conto che, nel caso in esame, stiamo parlando di un prodotto che deve refrigerare un acquario: non è fatto per cose differenti. Quindi non possono esserci dubbi sui danni conseguenti (poi, sai, nei Tribunali si vede di tutto...). Poi non generalizzerei in senso assoluto. Come detto il problema preliminare è il nesso di causalità. I vetri delle plafo sono schermati ad hoc. Se mi si rompe per un difetto e mi cuoce la vasca...secondo me si può discutere...(vogliamo anche parlare della sofferenza degli animali?). Sul galleggiante il discorso mi sembra più complesso: Se un galleggiante si rompe...non salta la vasca per forza...no? ;-) Poi le cose vanno viste con serenità e dettaglio. All'amico consiglio di andare da un buon avvocato; il danno vale la spesa, secondo me (e se pagano...pagano anche l'avvocato). |
Quote:
comunque ho capito, grazzzzzzie :-)) |
luker,
l'argomento e' molto interessante! Tienici informati su come va a finire ciao |
Ascom,
sicuramente :) La sett.prox rientra dalle ferie e decide se mandare mail easy o incazzeasy :-D |
Amstaff69, non mi trovi d´accordo, chi definisce il NORMALE?
La garanzia serve a tutelare, appunto, il compratore, su possibili difetti (che possono esserci sempre, anche senza colposa responsabilitá del produttore) su ció che gli viene venduto. Ma, appunto, mi viene ripristinato il bene comperato (a volte il produttore non é nemmeno tenuto a rimborsare la manodopera, ma solo il pezzo difettoso, e questo accade soprattutto in ambito industriale, dove, per ovviare a questo, si vendono ciclopici contratti di assistenza, che sono praticamente delle assicurazioni, e ripagano anche quest´ultima). Sono d´accordo con te che deve essere rimborsato anche il danno indiretto, se c´é un evidente dolo da parte di chi produce, per reali pecche progettuali e/o produttive (e qui a dimostrare un dolo non ritengo proprio sia semplice). Ma se il produttore ha fatto le cose come doveva, allora non é incompabile per il danno indiretto. Altrimenti, scusa, non ha senso produrre pompe dal costo complessivo di 100 euro, che vanno in vasche da 5000, dove il proprietario avrebbe il diritto di farsi risarcire il tutto. Anche perché scusa, apre le porte ad un comportamento simile: mi si blocca la pompa, e io, per rifarmi dei soldi spesi, mando a quel paese la vasca con qualche trucchetto, e poi chiedo i danni.... Ciao Luca |
THECORSOGUY, ci sono tutta una serie di imprecisioni in quello che sostieni, credimi, ma diventa molto lungo e complicato da spiegare in un forum.
Molto spesso produttori; distributori o semplici esercenti "pensano" di non essere tenuti a dare alcune "garanzie" (uso il termine in modo improprio) ma la Legge è ben diversa. Il dolo non c'entra nulla. Il principio è quello del c.d. "neminem laedere" (art 2043 c.c.) chi crea un danno lo paga. Questo in ambito di responsabilità extracontrattuale; poi c'è quella contrattuale; poi ci sono altre norme sulle responsabilità del produttore, ecc. Se poi uso i "trucchetti" per chiedere danni che non ho avuto...esiste il reato di truffa...occhio... ;-) P.s. il "normale" lo definisce se del caso un Giudice, con il supporto di un consulente (CTU) e secondo parametri che in campo tecnico esistono... |
Amstaff69, invece sarebbe interessante che spiegassi per bene, anche perché se sbaglio mi piace sapere dove, anche semplicemente per cultura personale.
Inoltre penso sia veramente interessante per tutti. In questo modo sappiamo meglio come muoverci in caso succeda ad altri, non credi. Avere chiaramente le idee su che cosa si puó fare nel momento in cui un accessorio anche di poco conto mi fa dei danni alla vasca, anche prima di consultare un avvocato mi sembra importante. Ciao Luca |
Sono d'accordo con thecorsoguy, .....anche perche' mi sembra che ultimamete gli avvocati non soffrano di crisi....almeno da quello che si legge ultimamente nel forum.... #23 #23
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giangi1970, provocatore.... :-D :-D :-D :-D
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GIANGI1970.... :-D :-D
Per il resto....che me fate lavorà pure quando sto in ferie?! :-D Appena ho un attimo...vedrò di tentare di spiegare meglio, se posso; ma un pò di concetti già mi pare di averli espressi... ;-) |
Leggo e riporto in parte, dal codice del consumo (ho trovato la versione 2008, non so se sia la piú aggiornata, chiedo cortesemente ad Amstaff69 di confermare o correggere....)
Articolo 114 Responsabilità del produttore 1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Articolo 117 Prodotto difettoso 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può Parte IV – Sicurezza e qualità Codice del Consumo – DGAMTC 91 legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. E questo da al 100% ragione ad Amstaff69. Ma poi, visto che siamo in Italia (leggete il punto B: se funzionava quando l´ho messo in circolazione, la responsabilitá sembra esclusa): Articolo 118 Esclusione della responsabilità 1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. E piú giú, ancora (punto 2): Articolo 120 Prova 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Come sempre, tutto e il contrario di tutto...... Sbaglio? Luca P.S. Ho riportato solo alcuni articolo, sperando di non aver tralasciato parti importanti. Il testo completo lo trovate qui: http://www.codicedelconsumo.it/CODICE_CONSUMO_2008.pdf |
Amstaff69, e certo, che ti vuoi crogiolare sotto il sole?
Luca |
...a parte che sto ancora a casa a fare la lotta coi ciano (altro che sotto il sole)...
...a parte che non ricordo a memoria tutti i codici e tutte le leggi (e quindi mi è andata di gran cu...nell'azzeccare il tutto...eheheh)... :-)) ...quello che hai riportato dice le stesse cose che dicevo sopra, non vedo contraddizioni ;-) ...devi provare il danno ed il nesso... ...e non redo proprio che un qualcosa che si guasta dopo un mese (non dieci anni eh...) possa considerarsi esente "alla nascita" da difetti... Bisogna innazitutto capire che è successo in sto refri...e poi andare oltre. Può anche darsi che si sia rotto un componente fornito al produttore del refri da terzi...e che dunque ci sia una rivalsa tra produttori (genericamente difficile per ragioni commercali, tranne che in casi molto pesanti)... Ultimamente c'è molta più attenzione a queste cose nei Tribunali e molte più condanne di qualche anno fa... |
Amstaff69, beh, avrei preferito tu fossi a crogiolarti. Brutta bestia i ciano....
Quello che mi lascia perplesso (oh, per la cronaca, non cerco di contraddire, solo di apportare il mio modesto contributo su una materia che conosco poco, e ad un argomento che credo interessa a molti, me compreso), é questa frase dell´articolo 120: "Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione." Mi sembra una bella scorciatoia per chi produce. Io compro il refri, e questo funziona regolarmente. Quindi il produttore puó argomentare che "è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.". Sappiamo bene come cavolo si comporta l´elettronica vero? Puó morire anche senza una vera ragione, semplicemente per uno sbalzo di corrente (che sfido chiunque ad affermare che a casa sua non ce ne sono), o solo per un componente al limite della tolleranza (ma dentro la specifica), che per altre ragioni (magari perché c´era molto caldo in casa?) decide di sentirsi male. Visto che "Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. " ritengo che per il comune mortale non sia facile arrivare alla prova, senza dover magari investire parecchi soldi in analisi tecniche, consulenze, etc. É questo che trovo contorto. Mi pare che questo codice voglia tutelare il consumatore, ma sia aperto a un pó troppe interpretazioni. Tutto qui. Ciao Luca |
Io posso riportare un'esperienza di un mio caro amico:
compra il refrigeratore, un buon refrigeratore. Dopo due mesi di funzionamento, prende fuoco e gli parte una stanza della casa, a parte la vasca, che in questo caso era la cosa meno importante :-D :-D Lettera da parte dell'avvocato alla casa costruttrice, perizia. Conclusione: risarcimento TOTALE DI TUTTO. circa 18000 euro...ci ha pure guadagnato..e ho detto tutto... Non so se il caso si può considerare simile, ma secondo me (poi sappiamo com'è la legge in italia... ) se il prodotto ha un difetto e provoca danni a terzi la casa deve risarcire. Mario. |
djmario,
ci avrà anche guadagnato ma lo stress, il tempo perso, la casa in cui vive in quelle condizioni, la puzza ecc. Non mi sembra che poi abbia fatto un gran guadagno, io non mi ci vorrei ritrovare se già noi quando siamo IN BUONA FEDE (notare il maiuscolo) non facciamo valere i nostri diritti, siamo non solo perdenti in partenza, ma continuiamo a facilitare la messa in produzione di apparecchiature e prodotti assolutamente pericolosi |
Quote:
Il mio amico nel giro di 1 mese è stato risarcito. Mario. |
djmario,
d'accordissimo e ha fatto bene, contestavo solo il fatto che quando succede una cosa del genere è sempre una rimessa ma appunto lo è ancora di + se uno non fa valere i suoi diritti |
Aggiorno il topic con qualche informazione :-)
Il refrigeratore è stato inviato attraverso il distributore ufficiale alla casa madre e qest'ultima ha constatato la presenza di alcuni contatti un pò ossidati in una piastra. Di tal cosa se ne son accorti (se mi è stato spiegato bene=P) in quanto il refrigeratore (macumba macumba) in ditta ha improvvisamente funzionato, mostrando temperature errate e quindi dando l'input di verificare tale piastra. Indi per cui la ditta "sconsiglia" eventuali cause in quanto tale presenza di ossidazione su alcuni contatti non implicherebbe certamente problemi di natura a loro imputabili. Il mio amico...è non nervoso, non furibondo...ma di più #36# E' incazzatissimo in quanto trova:
La puntata di beautiful per oggi finisce qui...ah, ambasciator non porta pena :-D |
"Imbufalito con se stesso e con la ditta sulla sua buona fede di non aprire l'oggetto personalmente e fare una perizia PRIMA di spedire l'oggetto indietro in quanto da persona onesta avrebbe invalidato quest'ultima peccando di poca fiducia nella ditta"
Pessima idea...infatti... Per il resto che dire..? L'onestà nel commercio si vede raramente...molto raramente... |
Amstaff69, fortuna vuole che ci sono anche casi contrari, a me ne è capitato uno con Nikon poco tempo fa...
Però alla fine sarei curioso il nome delle due ditte che erano in ballo. Per altro indipendentemente da cosa dica la casa costruttrice con tutte le testimonianze che ha raccolto penso vi siano gli estremi di una richiesta danni... o no? |
Beh...avere la prova, magari tramite un accertamento tecnico preventivo o almeno una perizia di parte, delle "condizioni" del bene sarebbe stato opportuno per tutta una serie di considerazioni.
Poi diciamo anche che, se fossi il legale dell'azienda, non sarei proprio tranquillo...e dunque suggerirei una transazione a condizioni differenti da quelle proposte, anche per ragioni commerciali. Il problema è che l'amico, come consigliato ripetutamente, forse avrebbe dovuto sentire un legale, prima di far che fare... ;-) |
Quote:
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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