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A) Le rocce vive sono in effetti sotto tutela del Cites. Non però in quanto "rocce", ma perchè sono in realtà coralli, seppur morti. Ad essere precisi sono in Allegato B della Convenzione tutti i coralli: -dell'ordine delle scleractiniae, che sono praticamente tutti i "duri" che conosciamo (acropora, montipora, caulastrea ecc.) -della famiglia delle helioporidae (la nostra famosa heliopora coerulea), peraltro unica specie della famiglia -della famiglia delle tubiporidae (sono un paio di specie) -dell'ordine antipatharia, costituito da moltissime specie e noto come corallo nero Questi coralli sono tutti duri e costituiscono la base, in misura diversa, delle nostre rocce. B) Sulla frase "solo le aziende accreditate possono commercializzare animali e rocce vive tutelati da cites" occorrono alcune precisazioni: - l'accredito cui fai riferimento è probabilmente la "licenza di importazione" che riguarda appunto il problema dell'ingresso nella UE, e non la successiva commercializzazione, che è altro problema. Per la commercializzazzione occorre infatti avere, fra le altre cose, i famosi registri, ma non necessariamente essere importatori. - alcuni animali o piante tutelate dal Cites, non possono proprio essere commercializzate. Sono quelle dell'allegato A. La loro introduzione è consentita infatti a condizione, fra le altre, che lo scopo non sia "prevalentemente commerciale". Quindi, per intenderci, non possono essere venduti in un negozio, e non c'è permesso che tenga. - Anche chi non è commerciante, ma semplice allevatore, è tenuto ad avere il registro. La circolare esplicativa del Decreto del 2002 infatti afferma che: "i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari". Da questo si evince che anche i privati, purchè nel rispetto delle norme relative alla tenute dei registri (e fiscali, e sanitarie ecc.) possono compiere atti di alienazione, e via dicendo, sugli animali protetti. Al contrario molti scrivono, anche su riviste, che il privato che vende una talea, un corallo o una tridacna, sarebbe esonerato dall'obbligo del registro. Magari perchè riprodotto in cattività. Ad oggi non ho ancora capito in base a quali norme ciò sarebbe vero, e sarei ben lieto se qualcuno me le indicasse. A presto |
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Il Cites infatti non contempla le sabbie coralline di granulometria inferiore ai 2 mm e i frammenti di corallo, compresi frantumi e pietrisco, inferiore ai 30 mm. A presto |
condorfly, si, infatti non è questione di cites, ma, come hai detto, disposizioni locali, e gli arabi sono tosti
complimenti per il precedente intervento, molto chiaro. ora bisogna solo sapere se è contemplato il discorso: allevamento in cattività da privati la forestale è ancora legata al concetto che il corallo cresce 1cm all'anno quindi è un problema che non si pone, l'allevamento è possibile solo in mare, quindi noi possiamo solo importare e vendere con cites a seguito; questo, a chi ho chiesto io |
condorfly, bravissimo #25 #25 #25
ottima spiega ;-) |
Cari Mario ed Algranati,
vi ringrazio per l'apprezzamento manifestato. Il mio intervento, peraltro redatto in ora tarda, è stato dovuto non tanto alla mia pignoleria, che purtroppo mi affligge sin dalla nascita, o dalla mia formazione professionale, che mi afflliggerà fino alla morte, ma dal desiderio di approfondire io stesso la materia, e di fare chiarezza su alcuni passaggi che possono interessare direttamente noi appassionati. Confesso che mi urta un po', come probabilmente traspare da qualche mio riferimento nel precedente messaggio, la faciloneria con la quale su alcune riviste o libri, si liquida il problema Cites. In tanti anni in cui ho acquistato animali di vario genere, ho ricevuto la documentazione che ne attestava la regolare importazione una sola volta. Per le piante rare le cose vanno un po' meglio: i coltivatori che da tutto il mondo me le hanno spedite, spesso hanno allegato un documento attestante la provenienza delle stesse. Sul Cites i problemi sul tappeto sono molti, e mi piacerebbe discuterne: - cosa stabiliscono esattamente le norme, e quanto i nostri comportamenti ricadono nel loro alveo applicativo - cosa accade nella realtà, al di là delle norme - perchè le norme non sono rispettate, o lo sono solo in misura ridotta - qual è il rapporto fra le regole e la lotta all'importazione ed il commercio illegale - de iure condendo, quali modifiche andrebbero realizzate - quali sono i comportamenti che l'appassionato scrupoloso e rispettoso dovrebbe tenere e tante altre cosette interessanti. Credo sarebbe utile parlarne in un thread in altra sezione del forum, per favorire l'intervento di tutti gli interessati, in quanto qui la discussione potrebbe risultare emarginata e sfuggire all'attenzione dei più. Sul punto mi rimetto al vostro consiglio, per valutare se è il caso di linkare questa discussione oppure copiarne i passaggi essenziali in un thread aperto appositamente. A presto |
condorfly, apri 1 topic con titolo CITES.
mandami il link che scrivo che tutti gli interventi non pertinenti verranno cancellati senza avviso. mi raccomando ...........usa parole semplici . ;-) ;-) |
in effetti è meglio un nuovo topic, chi vuoi che venga a parlare di cites in 'rocce da resuscitare'? :-D
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ok, stasera procedo.
parole semplici, giuro :-) |
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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