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e bravo il Picci #25
adesso ancora un paio di punti che sarebbe meglio chiarire per avere una visione più completa ;-) in caso si mortalità? va scaricato dal registro ... per quanto tempo devo mantenere lo scheletro? devo avere traccia dello smaltimento? |
Giusto SamuaL! ;-)
Provvedo entro sera. (da appassionato però propugno decisamente l'opzione di registrare i propri animali) Camillo, qui mi spiazzi. A quanto pare i morti vanno semplicemente persi se non tieni un registro per le vendite. All'atto dell'eventuale ispezione, semplicemente non esistono. Se si vende invece... prosegua chi sa! :-) |
Agostino, il presidente del Tarta Club Italia mi ha chiesto di riportare i seguenti appunti, perchè dal madagascar fa fatica a rispondere direttamente con il forum, copio e incollo, se poi romano vuole puntualizzare e paolo sistemare, meglio ancora:
nel riassunto ci sono alcune inesattezze e ti scrivo in rosso i miei appunti : 1 – Animali e rocce vive per cui possiamo avere il codice CITES: su un quaderno o su un modulo in carta semplice dobbiamo annotare la data e il luogo dell’acquisto, il nome dell’animale, il codice CITES (se il negoziante ci rilascia fattura o un suo modulo, alleghiamo e conserviamo anche quelli) non scriverei di fare un quadernetto ma solo di scrivere in duplice copia in carta semplice tutti i dati di cedente e ricevente, data luogo e tipo di animali o parti di essi, più le due firme, ognuno ne tiene una copia. NB Il negoziante non è obbligato a darvi il codice CITES, ma voi richiedetelo sempre! il negoziante non avrà il codice CITES se è in Allegato B, quindi non lo scriverei, va bene scrivere di chiedere la fattura o scontrino fiscale da conservare. 2 – Animali acquistati senza il codice CITES: stessa cosa, per l'Allegato B è difficile che ci sia un codice CITES e comunque non ha senso averlo, meglio lo scontrino fiscale. dobbiamo annotare gli stessi dati di cui sopra ad eccezione del codice sul nostro quaderno o modulo (per crearlo bastano 5 minuti per fare una tabella in word) 3 – Animali regalati da amici: l’amico che ce lo regala scrive su un foglio data e luogo dello scambio, nome dell’animale ed eventuale codice CITES dell’animale medesimo(+ i dati di entrambi) e ne fa una copia. (vale anche per le talee, vedere nel seguito) Il foglio va firmato da entrambi (cedente e ricevente) e ognuno ne conserva una copia Cessione degli animali Quando cediamo un animale dobbiamo applicare il punto 3 – appena enunciato, solo che ora siamo noi i cedenti e non i riceventi, quindi dobbiamo redigere in duplice copia un’autocertificazione contenente data e luogo, nome dell’animale, dati del cedente e del ricevente. Entrambe le copie vanno firmate e ognuno ne tiene una. Se invece dell’animale cediamo una talea, l’obbligo per noi privati è di redigere un’autocertificazione come sopra richiamando il CITES della colonia madre per ciascuna talea originata da ogni singolo animale; se non abbiamo il codice compiliamo ugualmente l'autocertificazione omettendolo. questa frase non serve a nulla, si continua a ripetere le stesse cose Cosa fare in caso (assolutamente remoto) di controllo? In caso di controllo dobbiamo esibire i documenti di cui sopra; per gli animali che abbiamo comprato senza CITES in negozio o che ci sono stati regalati, dobbiamo fornire il nostro quadernetto (non è esatto, si deve fornire la copia della dichiarazione o lo scontrino dell'acquisto, meglio non fare confusione con il quadernetto che non conterrà alcuna firma o scontrino, non è una dimostrazione valida) da cui i controllori potranno desumere l’origine dei diversi animali. Fatto questo, siamo ASSOLUTAMENTE IN REGOLA. |
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Quant'è la multa per chi possiede rocce senza cites?
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Ok, allora per prima cosa cambio al firma a Pietro... poi sistemo "le tavole della legge".
PS SamuaL, sai che ci ho riflettuto... comunque tu devi poter dimostrare la provenienza dei tuoi animali ad un eventuale controllo, quindi o hai cites o hai scontrini o fatture o dichiarazioni in carta libera... ma qualcosa devi avere. ;-) |
Sentite, a me rimane questo dubbio: Agostino afferma che dobbiamo conservare scontrino o fattura, Pietro che non siamo obbligati a conservare lo scontrino, ma che sarebbe opportuno segnare su un quaderno la provenienza dell'animale, la data ed il luogo dell'acquisto.
chi ha ragione? #24 Dipanato questo punto, andiamo via lisci. Per la domanda sulla mortalità, se l'animale viene da negozio non c'è tracciabilità sui dati dell'acquirente, quindi l'animale morto "sparisce"... se invece viene da uno scambio rimane la dichiarazione in carta semplice. ...mi pare però che Agostino abbia specificato nell'altro topic che per l'animale morto in allegato B non si richiede alcuna dichiarazione. Io direi che con l'animale "si archivia" anche la dichiarazione e buonanotte al secchio. #24 |
leggo solo ora.....
bravi a tutti per la sana litigata....almeno ora ci si capisce qualcosa :-D grazie pietro per la disponibilità e l'insistenza !! :-D |
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E' giusto anche quello che dice Agostino perchè fai prima a conservarti lo scontrino o fattura o documento di cessione che farti un quaderno di appunti e poi crearti per l'eventuale controllo l'autocertificazione. Logicamente se anche in questo caso ti fai una sorta di schedario dove vai a mettere lo scontrino, magari una foto del corallo, magari ancora un appunto sul nome del coralli e magari ancora una fotocopia dello scontrino (che tendono a sbiadire con il tempo, lo dico per chi non lo sa), è ancora meglio! Ad un eventuale controllo cacci la scheda e finisce lì secondo me. Vediamo se Pietro specifica altro. Ciao ;-) |
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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