Discussione: CITES
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Vecchio 03-04-2007, 01:24   #18
condormannaro
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Caro Gianfranco,

non sono particolarmente stupito dal tuo racconto.

E' probabile che se tu telefonassi oggi ad un ufficio del Corpo Forestale otterresti risposte diverse, tanto da quelle di allora, quanto da quelle che forse ti darebbero anche oggi presso uffici di altre città.

Con questo non voglio certo dire che il Corpo Forestale non conosce le norme che deve far rispettare, ma solo che a volte, se non spesso, il singolo operatore è più un...operativo, che non un fine giurista o un tecnico con radicate competenze normative.

Una circolare congiunta del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Forestali ha voluto fare chiarezza su alcuni punti oscuri del Decreto Ministeriale che ha istituito il registro (D.M. 8 gennaio 2002).

Questa circolare, nel punto che a noi interessa (paragrafo 2 - soggetti tenuti alla compilazione del registro), dice:

"i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari"

Come dice il brocardo, in claris non fit interpretatio

Per fortuna quindi, senza finalità di sfruttamento commerciale, non dobbiamo tenere alcun registro. Registro la cui tenuta temo, contrariamente a quanto ti hanno riferito, sarebbe piuttosto fastidiosa.

Ti riporto, a mero titolo esemplificativo, solo alcune delle precisazioni che riguardano la sua gestione (quelle inserite in questa circolare):

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO.

Le modalità di compilazione del registro sono indicate negli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui allegati, come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del Decreto 8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso decreto.

Si precisa che:

le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F = altro", come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in questione;
l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo, individuato unicamente dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo completamento;
la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o dall’interessato al momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi un numero inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa, il registro va riconsegnato all’ufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia sempre da parte dello stesso ufficio;
la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal caso, le caselle delle righe di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e devono essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va indicato il numero progressivo di riferimento del carico ed il relativo numero ed anno del registro (es. 350/01);
una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere richiesto un nuovo registro;
il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del registro ed a tutte le successive acquisizioni o nascite in cattività. Lo scarico è relativo agli esemplari venduti, ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro;
la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della relativa operazione di carico o scarico;
nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso (pelle, esemplare vivo, esemplare morto, etc.);
quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto (semina, propagazione da talea etc);
la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dall’art. 9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della Legge 150/92;
nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi ultimi un apposito registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella scarico andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette trasformazioni;
gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari vivi o morti);
per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia relativa a più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi delle marche degli esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001), nell’apposita colonna si annoterà il riferimento della "tag list" esistente, da allegare in copia al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i quali non vige l’obbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata solo se il marcaggio è presente;
qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro, in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo del registro cartaceo, ferma restando la valutazione di conformità di tali sistemi ai requisiti del decreto e la conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES.


Come detto, per fortuna non dobbiamo avventurarci lungo questa impervia via

Non intendo tuttavia liquidare la questione Cites con questa sintetica risposta. I problemi sul tappeto sono e restano molti, a cominciare dal comprendere quali sono i comportamenti vietati e le conseguenti sanzioni, il collegamento fra la normativa amministrativa e quella penale, l'interpretazione di alcuni passaggi poco chiari delle norme (ed in particolar modo della L.150/92), l'analisi degli arresti giurisprudenziali.

Fino alla fine di questo mese avrò poco tempo, in quanto sto facendo un lavoro piuttosto impegnativo, e le pause caffè, frequenti, le passo al pc. Dopo conto di fare un buon approfondimento, ed in quella occasione, se ancora sarai disponibile, sarei ben lieto di collaborare per dare risposta alle molte domande. In quel momento potrebbe essere molto prezioso che ti recassi dal CFS, previo naturalmente un mio preallarme ad un penalista di livello per far fronte ad un tuo eventuale....contrattempo

A presto
condormannaro non è in linea   Rispondi quotando
 
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