Discussione: info su infostrada
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 02-04-2007, 22:41   #33
condormannaro
Ciclide
 
Registrato: Feb 2004
Città: Roma
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Età : 57
Messaggi: 1.392
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati):
Grazie (Ricev.):
Mi piace (Dati):
Mi piace (Ricev.):
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 0/0%
Invia un messaggio tramite Skype a condormannaro

Annunci Mercatino: 0
Originariamente inviata da ***dani***
sei tu che hai portato in ballo la legge come modificata...

per altro anche nella legge di riferimento... non c'è scritto quello che vuoi dire tu... anzi...

tu effettuando un download di materiale illegale procuri un danno... e come tale sei perseguibile...
Dani,

ti sono debitore del consiglio sulla plafoniera ATI (che pare mi arriverà in settimana) e quindi intendo sdebitarmi chiarendoti un po' di cose.

Nel nostro sistema penale esiste un principio fondamentale, che trova il suo addentellato costituzionale nell'art. 25 della Carta Fondamentale e che viene scolpito negli art. 1 e 199 del codice penale: il principio di tassatività.

Per farla facile, tale principio afferma una cosuccia fondamentale in uno Stato moderno: i comportamenti penalmente rilevanti devono essere rigorosamente ben descritti e delineati dal Legislatore. Questo per ovvi motivi di tutela della libertà del cittadino: pensa se fosse possibile punire comportamenti definiti in modo vago.

Questo è accaduto varie volte, ed ancora oggi alcune norme sono in odore di incostituzionalità. In passato i casi più eclatanti, e che hanno visto l'intervento del Parlamento per correggere il tiro, sono stati ad esempio quelli del reato di usura, che prima puniva chi chiedeva tassi "usurari" (il cane che si morde la coda) o quello del famoso reato di abuso di ufficio, nel quale si fondeva tutto ed il contrario di tutto, e che ha visto addirittura una doppia correzione nel tempo, per delimitarne la portata.

Bene. Nel nostro ordinamento vige tale principio, confermato con l'assoluto divieto di analogia in campo penale, contrariamente a quanto avviene, ad esempio, nel diritto civile.

Tanto premesso, quando una legge dice che è punito chi vende, regala (cede a titolo gratuito), diffonde ecc., detiene a fini commerciali, vuol dire che non sono perseguibili quelle condotte che non integrano tali situazioni. Fra queste condotte, c'è lo scaricarsi un file, a condizione di non rimetterlo in circolazione e di non consentirme a propria volta il download.
L'art.171 ter di condotte vietate ne elenca una montagna, ma tutte, e ripeto tutte, implicano una cessione, a qualunque titolo, o una detenzione per fini commerciali.
Non viene descritta in alcun passaggio la condotta di chi scarica, e questo appare piuttosto ovvio, perchè sarebbe come se, in un certo senso, tu potessi essere punito perchè guardi in televisione un programma trasmesso da una tv che ha violato il copyright.
Il Legislatore, contrariamente a quello che in Italia si tende a pensare, è tutt'altro che idiota.

Ora sì che siamo finiti splendidamente OT

A presto
condormannaro non è in linea   Rispondi quotando
 
Page generated in 0,11078 seconds with 13 queries