Allora mi sono messo a smanettare un pò ...... per cercare un pò di riferimenti ..... indicati anche nell'artico di Marco su AP
le disposizione del CITES sono state recepite nella comunità europea con il Reg CE 338/1997 del 9 Dicembre 2006 (e successive modifiche) le modalità di applicazione sono descritte del Reg CE 865/2006
in Italia è entrato in vigore il 31/12/79 legge 874/75 resa esecutiva con la legge 150/92 (integrata con il d.lgs 275/01)
...... da quel poco che sono riuscito a capire (non sono un avvocato) ..... in teoria ci si poteva "mettere in regola" per i possessori di animali presenti nell'allegato B del CITES entro 31/12/95 (in base alla 150/92)..... dopo questa data possedere un animale senza certificato e dichiaralo alla forestale equivale ad autodenunciarsi ..........
e se i risultati sono questi (piccolo copia/incolla) dal d.lgs 275/01..... secondo me il rischio è troppo alto ....
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da lire venti
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C
del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
.....................................
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lireventi milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di
attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro
mesi ad un massimo di dodici mesi.
.................
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di
cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di
una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato
Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il
servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.".
questo magari può essere di aiuto .... e chi è più esperto nell'intepretazione delle leggi magari può aiutarci a capire
