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GreenPeace,
"a me serve sapere se posso mettere davanti a quelle finestra un normalissimo armadio.."
Non puoi perche' in questo caso andresti ad oscurare il vano scale, e te lo farebbero togliere.
Quello che puoi fare te l'ho scritto sopra e i condomini devono adeguarsi alla decisione maggioritaria dell'assemblea.
A tal proposito ti riporto cosa e' previsto dal codice civile ad oggi
Il codice civile distingue cinque tipi di lavori: riparazioni ordinarie; ricostruzione dell’edificio e riparazioni di notevole entità; innovazioni utili a tutti; innovazioni gravose e voluttuarie; innovazioni vietate.
RIPARAZIONI ORDINARIE. Sono quelle per mantenere in efficienza lo stabile, attraverso interventi di portata limitata. Corrispondono, grosso modo, alla manutenzione ordinaria prevista dalle norme sull’usufrutto (art. 1004 del codice civile) e dalle norme urbanistiche (testo unico dell’edilizia, leggi regionali e regolamenti edilizi comunali). La loro approvazione è possibile in assemblea con le maggioranze ordinarie previste per le delibere (in seconda convocazione, metà più uno dei presenti che possiedano almeno un terzo dei millesimi). E’ peraltro ammesso dalla legge, che alcune piccole riparazioni, nonché quelle improrogabili e urgenti (art. 1135 ultimo comma), siano decise direttamente dall’amministratore condominiale, senza ascoltare l’assemblea (magari interpellando solo il consiglio di condominio). Un esempio può essere la sostituzione della serratura rotta del portone.
RIPARAZIONI DI NOTEVOLE ENTITÀ. Si tratta di quelle opere, in genere di manutenzione straordinaria, che prevedono un notevole esborso di denaro, rapportato al bilancio (rendiconto) di condominio. Deve trattarsi di interventi non innovativi, che non aggiungono funzioni o impianti completamente nuovi, ma che servono a tenere in efficienza le parti comuni e gli impianti o ad adeguarle a norme di sicurezza e di risparmio energetico. La loro approvazione prevede sempre il sì della maggioranza dei condomini presenti in assemblea, proprietari di almeno metà dei millesimi.
INNOVAZIONI UTILI A TUTTI. Consistono nella creazione di qualcosa di nuovo, che trasformi, alteri, o cambi l’originaria funzione e scopo delle cose comuni. Un esempio potrebbe essere la sostituzione di un tetto pendente con una terrazza piana o la suddivisione del cortile in piazzole per il posteggio auto. Necessitano dell’approvazione, in prima e seconda convocazione, della maggioranza dei condomini (attenzione, non solo di quella degli intervenuti in assemblea), che possieda perlomeno due terzi dei millesimi.
INNOVAZIONI GRAVOSE O VOLUTTUARIE. Si distinguono da quelle precedenti non per le maggioranze per l’approvazione (che sono identiche) ma per il fatto che le opere comportano una spesa notevole, rapportata al bilancio annuale, oppure portano a un ammodernamento o a una migliore resa estetica delle parti comuni, che però già funzionano egregiamente, oppure potrebbero essere solo riparate. Le innovazioni gravose e voluttuarie sono consentite solo a un patto: che chi non è d’accordo a pagarle, possa “tirarsi fuori”. Nel senso che, anche se vota per l’approvazione, non se ne servirà e non ne sosterrà le spese. Ciò significa che deve essere possibile un uso separato da parte di chi ne sopporterà i costi.. Non è finita: chi ha deciso di non partecipare alla spesa deve, se è possibile, poter cambiare idea in seguito, e corrispondere la sua quota di costi, opportunamente rivalutata con l’inflazione. L’esempio classico è quello del nuovo ascensore a cui accedono, con chiave, solo quelli che hanno investito denaro perchè sia installato, ma che potrà essere utilizzato da tutti se, in seguito, chi non l’ha voluto decide di averne comunque bisogno.
INNOVAZIONI VIETATE. Sono quelle che pregiudicano la stabilità o la sicurezza dell’edificio, alterano il decoro architettonico o rendono certe parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Per approvare questo tipo di opere occorre l’unanimità dei consensi: se anche uno solo dei condomini non è d’accordo, nulla da fare.
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