Quotando quello detto dal collega a roma abbiamo questo:
Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche.
1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
1. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
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