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Vecchio 17-09-2008, 21:51   #7
condormannaro
Ciclide
 
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Originariamente inviata da Grafic
io fino a questo inverno allevavo rettili.
se io ho un allevamento di iguana iguana, per la cui detenzione sono previste specifiche documentazioni cites, e ne regalo una ad un mio amico, questo mio amico è TENUTO ad avere i documenti necessari. altrimenti detiene illegalmente il suddetto animale. non cambia se me lo paga se lo scambio o meno.
tra l'altro, non vorrei dire una min*****a ma non è illegale vendere merce senza avere una particolare licenza? chiedo perche non so...

so che hanno arrestato 2 vecchietti in america che ospitavano in casa propria serate di scambisti/orgi non per l'attività in se, ma perche facevano pagare tipo 5 dollari l'ingresso per coprire le loro spese.
il principio credo sia il medesimo....ma ripeto.....questo non lo so
Le incombenze che gravano sugli allevatori variano molto a seconda che si tratti di specie in allegato A, oppure B (come tutti i coralli duri).

La specie iguana iguana, in base all'ultimo Regolamento in materia (318/08), è in allegato B.

Questo vuol dire, in base a quanto disposto dagli art.1 e 2 della legge 150/92, che la semplice detenzione, non finalizzata a scambio, commercio o quant'altro, non costituisce reato.

Naturalmente tale detenzione deve essere legale, il che vuol dire che occorre poter dimostrare la regolarità dell'acquisto.

Non mi risulta alcun obbligo relativo al possesso di una documentazione specifica, e ti sarei grato se volessi segnalarmi la fonte giuridica di tale imposizione, che, per carità, potrebbe anche essermi sfuggita.

Parlando di animali in allegato B, ovviamente grava sul proprietario l'obbligo di comunicare eventuali nuove nascite secondo il disposto dell'art.8 bis della legge 150/92.

Se parlassimo di allegato A, le norme sarebbero molto più restrittive (ad esempio obbligo di comunicare spostamenti ecc.)

A presto
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