Prego Emio.
Le spese di trasporto del bene in garanzia sono ovviamente a carico del venditore, come stabilito dal combinato disposto dei commi 2 e 6 del suddetto art.130 del Codice del Consumo.
Il comma 2 dice infatti che "il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene", e il successivo comma 6 specifica a chiare lettere che fra tali spese rientrano "in particolare modo" quelle relative alla "spedizione".
Ovviamente occorre tener conto che nel caso il venditore non riscontrasse vizi del bene, li contestasse o altro, le spese non sarebbero più a suo carico, in quanto le spese gravano su di lui solo in caso di vizio del bene (come ovvio).
Che succede in caso io spedisca un bene che ritengo viziato ed il venditore contesti il vizio e voglia pure addebitarmi le spese?
O lascio perdere e pago, oppure mando una letterina in cui preavviso una azione legale, che poi, in caso il venditore faccia orecchie da mercante, porrò in essere.
Si ricordi che azioni legali di questo tipo, per beni di consumo di valore limitato (qualche centinaia di euro), sono di competenza del Giudice di Pace e possono essere portate avanti con facilità anche dal consumatore stesso senza intervento di un avvocato. Certo occorre perderci tempo...
A presto