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Quando sarà pubblicata la sentenza, si potrà comprendere.
Non mi stancherò mai di ripetere, soprattutto ai più giovani, di non fidarsi di improbabili trafiletti letti su interet, ma di formare il proprio convincimento solo in seguito ad una buona conoscenza dei fatti. Lo si può fare anche leggendo in rete o su giornali e riviste, questo è certo, ma non in base a poche righe scritte nel migliore dei casi da un anonimo passacarte dell'Ansa.
Venendo a questo caso, da quel poco che si legge online non si capisce, nè si può capire, proprio nulla.
Una precisazione: qualunque sia il reato per cui il "tassista" è stato condannato, la legge prevede l'ipotesi della riduzione della pena fino a due terzi per i casi di minore gravità( e comunque non ho trovato da nessuna parte se si tratta del comma 1 dell'art.609 bis - violenza sessuale tipica -, oppure del comma 2 n.1 - induzione all'atto sessuale di persona in condizioni di inferiorità psichica-, oppure del reato di atti sessuali con minorenne - di cui all'art.609 quater n.2, in cui si prevede l'ipotesi di persona a cui è affidato il minore degli anni sedici).
Vorrei soffermarmi su questo importante aspetto della "minor gravità".
La legge prevede, per tutte le forme di violenza sessuale (tranne quella di gruppo), l'attenuante speciale della "minore gravità".
Non la prevede il giudice, ma la legge. Le leggi le fanno in Parlamento. In Parlamento ci sono deputati e senatori, da noi eletti.
Il giudice deve solo decidere, sul punto, se ricorre o meno l'ipotesi della minore gravità (ammesso che di questo si tratti nel nostro caso).
Quando ricorre? Non esiste una casistica, ma è evidente che il Legislatore ha voluto introdurre questa attenuante, peraltro molto forte (fino a due terzi) per punire in modo meno grave fatti che ritiene essere obiettivamente meno lesivi.
Esempi:
Tizio obbliga la quindicenne ad un atto sessuale vero e proprio minacciandola con un'arma o facendola ubriacare: violenza sessuale aggravata - pena da sei a dodici anni di reclusione.
Tizio (che non sia nonno, padre o tutore - altrimenti scatta l'aggravante) obbliga la quindicenne ad un atto sessuale vero e proprio: violenza sessuale - pena dai cinque ai dieci anni.
Tizio "molesta sessualmente" la quindicenne (il virgolettato è della Cassazione), nel senso che, a puro titolo di esempio, le palpa il gluteo (ma sul punto il giudice potrebbe anche non riconoscere l'attenuante - dipende dalla lesività concreta del fatto, e quindi da come sono andate le cose). Pena ridotta fino a due terzi (Quindi pena minima di un anno e otto mesi).
Per capirci: il Legislatore distingue fra un violentatore che spoglia una ragazza e la violenta per ore e il vecchio bavoso che palpeggia la malcapitata sull'autobus.
Anche secondo me i due fatti, molto gravi, sono meritevoli comunque di sanzioni diverse.
Va inoltre precisato che la normativa sopra riportata in modo sommario non è dell'epoca di mio nonno, come invece accade per molte altre parti del codice penale, ma è del 1996, quindi teoricamente scevra da dubbi di vetustà o inclinazioni sgradevolmente maschiliste.
A presto
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