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Ancora nessuno mi ha chiarito di che reato si tratti...
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Si tratta del reato di
danneggiamento, disciplinato dall'art. 635 c.p. Ricorre in questa circostanza l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 n.3 (oggetto di interesse storico o artistico). Si procede d'ufficio e la pena è da sei mesi a tre anni di detenzione.
In particolare si tratterà del reato consumato in due casi:
1) se si verificherà che effettivamente c'è stato un deterioramento del monumento, oppure
2) se nel concetto di "deterioramento" rientra anche l’ipotesi in cui il bene viene temporaneamente reso inservibile, e recuperato solo grazie all’intervento di terzi
Se non dovesse ricorrere alcuna delle due ipotesi di cui sopra, allora si risponderà del reato di
tentato danneggiamento, in base al combinato disposto dell'art.56 e, appunto, 635 c.p. Pena quindi ridotta da un terzo a due terzi.
Una via di fuga per il soggetto in questione, che un buon legale potrebbe tentare, è quella di sostenere la mancanza dell'elemento psicologico, cioè dell'intenzione di danneggiare.
Il problema è che è un po' dura affermare che il soggetto, usando una sostanza colorata, pur magari sperando in cuor suo di non danneggiare, non abbia
accettato almeno il rischio di farlo (cioè che ciò potesse avvenire).
Siccome nel nostro ordinamento
un fatto è voluto anche quando si accetta il rischio di realizzarlo, pur non volendolo direttamente (dolo eventuale, appunto), l'autore ne risponderebbe comunque.
Nel caso invece venisse riconosciuto il solo tentativo, la sua compatibilità con il dolo eventuale, di cui ho appena spiegato la natura, è tuttora molto controversa in giurispdrudenza e dottrina. Talvolta i giudici, per evitare di entrare nel merito di problemi giuridici particolarmente complessi (che in questa sede non mi sembra il caso di affrontare), tendono a considerare il dolo dell'autore del reato come diretto (e non eventuale). Questo perchè il dolo diretto è riconosciuto compatibile con il tentativo (caso paradigmatico fu quello della sentenza sui sassi dal cavalcavia).
Al di là di quanto sopra, a mio parere il soggetto rischia una condanna per danneggiamento (consumato), perchè ritengo che il giudice sarà particolarmente rigoroso in punto di accertamento del danno, considerando tale anche la colorazione dei marmi, pur se successivamente rimossa.
Preciso inoltre, ma questo credo lo sappiano tutti, che per questi reati (e tanti altri molto più gravi), in Italia in concreto non si sconta alcun periodo di detenzione.
Personalmente, e chiudo, ho trovato il gesto un po' rischioso ed eclatante, pur condividendo il profondo fastidio del suo autore per la mostra del cinema ed i suoi imbarazzanti sprechi. Sono invece lontano anni luce, molti anni luce, dalle idee politiche di questo bislacco personaggio.
A presto