Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 50 - Detenzione di specie animali acquatiche.
1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
Art. 51 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
1. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
http://www.udacomuneroma.it/normativa/reg_com.asp
Ovvio che è migliorabile perche non completa,ma è già un qualcosa.Sinceramente non so se altri comuni,hanno fatto qualcosa in tal senso.
Ovvio che il riferimento alle riproduzioni non è per quelle tipologie wild o particolarmente ostiche.Ma Poecilidi,alcune tipologie di ciclidi(vedi scalari stessi),ect..ect... si riproducono anche in acque che non hanno valori ottimali,con il piccolissimo particolare che schiattano dopo 2 - 3 mesi.