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Vecchio 10-04-2014, 12:53   #5
SJoplin
Pesce pagliaccio
 
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nella sostanza, a seconda di quanto superi il limite ci sono tre tipi di infrazione: lieve, media e grave.
noi rientriamo nel primo scaglione e al max dovrebbero essere 10000CHF di multa.

guardate però cosa capita a superare di 35kmh il limite di velocità in autostrada... occhio


dal n. 2/2012 della Gazzetta Svizzera

Le scrivo perché qualche giorno fa l’azienda
per la quale lavoro ha ricevuto una lettera dalla
Polizia Cantonale di un cantone della Svizzera
interna nella quale si contesta la violazione
del codice stradale svizzero, in particolare di
avere superato i limiti di velocità prescritti.
A dire il vero, mi era già capitato in passato,
anche se per eccessi di velocità più modesti
ed avevo sempre pagato. Questa volta però
nella lettera della Polizia Cantonale si parla di
“procedura penale” e di un “ordine penale”.
Inoltre è allegato un questionario nel quale si
chiede alla società, proprietaria del mezzo, di
identificare il conducente e di fornire una serie
di dati sulla mia situazione personale e reddituale.





...cut... Viceversa, il soggetto che, violando gravemente le stesse norme, cagioni anche un serio pericolo per la sicurezza o assuma il rischio di tale pericolo, è punito con pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria. Va detto peraltro che la pena detentiva è assai infrequente.

...cut...

La pena pecuniaria, a norma dell’art. 34 CP, infine, non è fissata in un importo. Essa si calcola con aliquote giornaliere che vengono stabilite in base alla colpevolezza dell’autore della violazione in un certo numero dal Giudice, il quale determina anche il valore di ogni aliquota.

La pena massima ammonta a 360 aliquote giornaliere. Ogni aliquota giornaliera ammonta a sua volta al massimo a 3’000 franchi e l’entità della stessa è sempre fissata dal Giudice in base alla condizione personale ed economica dell’autore della violazione, tenutoconto del reddito, delle sostanze, del tenore di vita, degli obblighi familiari e del minimo vitale.

...cut...
Tuttavia dal riferimento alla procedura penale siamo all’evidenza di fronte ad una violazione grave, e cioè ad un delitto. Presumo, dun que, che si tratti del superamento dei limiti di velocità di 25 km/h in un centro abitato (c.d.località), o di 30 km/h fuori località, o, infine, di 35 km/h in autostrada.

La violazione di tale natura è punita con la pena pecuniaria. Concentriamoci pertanto su tale profilo per la gravità delle conseguenze. Va però anche chiarito che, per quanto meno gravi, sono penali anche le violazioni punite come contravvenzioni con la multa, e cioè il superamento dei limiti di 16 km/h nei centri abitati, di 21 km/h fuori da tali località e di 26km/h in autostrada.

Proprio al fine di quantificare l’entità della pena pecuniaria viene inviato il questionario allegato alla comunicazione dell’Autorità svizzera alla sua azienda. Ritengo che a breve ne riceverà uno identico anche lei una volta che sarà pervenuta (se ciò non è già avvenuto) la risposta dell’azienda che identifica lei come conducente.
Infatti, come Lei avrà visto, nel questionario sichiedono informazioni relative alla sua situazione personale e familiare (ad esempio, se
dipendente o libero professionista, lo stato civile e di famiglia), nonché dati più precisi sulle fonti di reddito e sul patrimonio, compresi
debiti, anche per mutui ipotecari.

È chiaro che il margine di discrezionalità del Giudice è enorme e, quindi, le conseguenze possono essere molto gravose dal punto di
vista economico. Di fatto, però, posso dirle per esperienza che a fronte di una pena detentiva teorica di 3 anni o di una pena pecuniaria ingente, molto
spesso il tutto in pratica si traduce in 10 o 20 aliquote giornaliere di reddito. Se il soggetto è incensurato la sanzione è sospesa condizionalmente ma la condanna penale è iscritta al casellario penale.
In generale si deve mettere in conto altresì una multa da pagare pari a ¼ o ½ dello stipendio mensile, con un minimo di 1’000-1’500 franchi, nonché la sanzione disciplinare (o accessoria come diremmo in Italia) del divieto di guidare in Svizzera per un periodo variabile tra 3 e 6 mesi.

Ciò in linea generale, poiché ogni Cantone, ed ogni singolo Pubblico Ministero hanno un loro canone di valutazione proprio e differenti
prassi applicative. Si tratta di sanzioni importanti, mi rendo conto, ma difficilmente eludibili. In Svizzera non vi è una sterminata produzione giurisprudenziale sul tema come in Italia, dove molto spesso (e soprattutto in materia di circolazione stradale) da veri “causidici” ci si oppone ...a prescindere!

Pertanto, non le resta che attendere la comunicazione formale a Lei diretta per poi affidarsi ad un Collega preferibilmente del Cantone
territorialmente competente. Con lo stesso potrà valutare le modalità di comunicazione corretta dei suoi dati e le soluzioni per limitare i danni, salvo che vi siano motivi particolari di difesa non evidenziati nella sua missiva, ma pur sempre possibili.
...cut...
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