Pietro,Non fare tu disinformazione .io sono un quadro e sono dipendente,quindi anche i primi livelli e quadri sono dipendenti con busta paga trecicesima quattordicesima e ferie come tutti gli altri. E anche il TFR e ti posso garantire che colleghi che se ne sono andati senza rispettare il preAvviso hanno visto detrarsi dei soldi.
Ecco alcuni dati dal contratto nazionale del commercio a cui mi riferivo ..........
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CAPO II - PREAVVISO
art. 226- termini dipreavvisoI
04 marzo 2011
Contratto Commercio 2011 - Preavviso dimissioni e licenziamento
Con il rinnovo del contratto del commercio 2011 12 sono cambiati i termini di preavviso per le dimissioni e licenziamento. In generale diminuiscono i giorni per tutti i livelli e le anzianità di servizio nel CCNL commercio .
Contratto Commercio fino a cinque anni di servizio compiuti:
- Quadri e I Livello 45 giorni di calendario
- Il e III Livello 20 giorni di calendario
- IV e V Livello 15 giorni di calendario
- VI e VII Livello 10 giorni di calendario
Oltre i cinque anni di Contratto Commercio e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
- Il e III Livello 30 giorni di calendario
- IV e V Livello 20 giorni di calendario
- VI e VII Livello 15 giorni di calendario
Oltre i dieci anni di servizio compiuti con il Contratto Commercio:
- Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
- Il e III Livello 45 giorni di calendario
- IV e V Livello 30 giorni di calendario
- VI e VII Livello 15 giorni di calendario
Art. 227 - Indennità sostitutiva del preavviso
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 228.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 226.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 227.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro
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