Allegato B
Salve ragazzi
sono Agostino Montalti, presidente del Tarta Club Italia
sono qui perchè invitato da Marco
devo dirvi che ho letto solo la prima pagina per mancanza di tempo; scusatemi ma vi sto scrivendo dal Madagascar e la linea è molto lenta
Con le tartarughe le normative CITES è pane di tutti i giorni e fonte di grandi discussioni, per altro proprio in questi giorni c'è stata una risposta di un giudice che rimette in discussione molte cose.
Quindi se volete posso esporvi la mia esperienza cercando di essere breve:
Ho visto che almeno in apertura il post è sull'Allegato B, quindi prenderò in considerazione questa parte.
prima cosa gli animali o parti di animali inseriti in Allegato B non necessitano di Certificazione CITES, la legge dice semplicemente che si deve dimostrarne l'origine; in pratica se la forestale effettua un controllo, si deve essere in grado di dimostrarne l'origine, quindi una fattura di acquisto, uno scontrino o un semplice documento su carta semplice, con su scritto i dati del cedente, del ricevente, il tipo o specie di animale, il numero degli esemplari, data e firma di entrambi. Questa è la procedura che si usa con le tartarughe ma vale con tutti gli animali in Allegato B.
Da come mi risulta, non ci sono differenze fra le vaie specie di animali, so solo di alcune opzioni ottenute per gli uccelli.
Ovviamente se si scrive su carta semplice se ne deve fare due copie, una per il ricevente ed una per il donatore e queste sono da conservare.
In caso di morte degli esemplari, la legge non parla di alcuna dichiarazione.
Visto che è molto facile fare il documento, consigliamo di farlo e conservarlo.
Il registro è obbligatorio solo per chi ne fa commercio, quindi per donazioni non serve.
Sinceramente, per noi delle tartarughe, l'Allegato B è una "bazzecola", ben altra cosa è per le specie in allegato A, ma non so se negli acquari ci sono esemplari in questo Allegato.
Un saluto a tutti
Agostino
|