Pietro... che dirti, mi hai quasi convinto!!! Mi sembra di capire che, come ha anche detto la forestale a Paolo, il tutto sia talmente aperto ad interpretazioni e pieno di lacune... che bene o male una via di scampo la si trova sempre. Il che, preciso, non è che mi faccia affatto piacere, anzi, perchè reputo il CITES una cosa molto importante, ma penso anche che, lo scambio, regalo, ma anche la vendita tra privati delle proprie talee sia un ottimo modo per evitare il prelievo in natura.
Facendo un riassunto di tutto quanto possiamo dire:
1) un riferimento cites non è necessario nel caso in cui detieni un animale in appendice B senza pensare minimamente di scambiarlo o venderlo.
2) il negoziante non è obbligato a darti nulla, ma se pensi un domani di taleare e vendere o scambiare quell'animale, allora richiedilo perchè ti servirà per denunciare i "figli".
Infine il registro deve essere tenuto solo da chi ha intenzione di lucrare sugli animali in possesso e sui relativi figli. Anche lo scambio, è, per la legislazione italiana, un fine di lucro (dico bene Pietro?).
Quindi, se uno ha un acquario in casa, se lo gode, non talea, non scambia, ma magari regala ogni tanto qualche talea, può stare tranquillo e non ha bisogno di nulla!
Se invece, pensa di riprodurre, vendere o scambiare, non solo deve avere un identificativo cites di ogni animale che vuole scambiare o vendere, ma anche denunciare le "nascite" e possedere il proprio registro di carico e scarico.
Va bene come riassunto??
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