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Originariamente inviata da Marco AP
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Pietro, non mi odiare 
Allora... qui http://www3.corpoforestale.it/flex/c...T/IDPagina/361 nell'ultima FAQ c'è scritto:
D: Come devo comportarmi per movimentare le specie di Appendice II Allegato B all'interno dell'Unione Europea?
R: Gli specimen inclusi in questo grado di protezione non necessitano di certificato CITES se rimangono, appunto, all'interno della UE, ma devono sempre essere accompagnati dalla documentazione comprovante la legittima acquisizione ai fini CITES, ai sensi dell'art. 8.5 del Reg. (CE) 338/97
Quindi qui si evince che c'è una distinzione tra "certificato cites" che è penso quello che hanno i negozianti e la "documentazione comprovante la legittima acquisizione ai fini CITES", che è poi, credo, il documento di cessione che deve sempre rilasciare il negoziante o chi scambia, regala o vende animali. Qui dove sbaglio? A me non mi sembra si parli di "facolta" nell'avere questo documento di cessione...
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Marco,perdonami qui si parla di :"DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA LEGITTIMA ACQUISIZIONE AI FINI CITES", quindi il semplice scontrino che comprovi che tu hai comprato dal negoziante animali con relativo permesso cites.siccome per legge non sei tenuto a conservare lo scontrino,traine tu le legittime conclusioni.non esiste nessun tipo di documento di cessione a carico del negoziante,e non esiste previsione normativa a riguardo.sul discorso del collega di Roma,manca un particolare:la allocuzione riportata "detiene",indicata nell'art.2 lettera f) l.150/92, va collegata all'intera frase che riporta previsione normativa ai fini del COMMERCIO.
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Originariamente inviata da Paolo Piccinelli
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Messo giù il telefono ora.
secondo l'ufficio di Verona devo richiedere il registro cites, che mi rilasciano gratuitamente.
Devo caricare tutti i coralli col loro bravo codice e data di acquisto, poi quando crescono invio una comunicazione in cui dichiaro che l'animale comperato di 10 cm ora è di 50 cm
La dichiarazione comporta che, quando frammento, il cites madre si propaga alle talee e il codice originario non valga più per una colonia, ma per tutte (madre e figlie).
A quel punto posso cedere le colonie annotando lo scarico sul mio registro e accompagnandole con il codice.
Mi hanno detto che hanno risolto così perchè a loro la normativa risulta lacunosa e si presta ad interpretazioni molteplici.
In pratica si elimina la dichiarazione di nascita perchè in sostanza si tratta di potature e non di nascite vere e proprie, ma loro richiedono la tenuta del registro.
Ho chiesto di avere un parere per iscritto, mi hanno detto che mi risponderanno previo invio di un fax da parte mia.
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Questa ipotesi e'prevista solo per la VENDITA.