Tornando a noi... tu pietro dici che se si regala o scambia non per scopi di lucro, il registro non serve e su questo siamo d'accordo, la legge parla chiaro. Io però ribadisco che la legge obbliga anche ad essere in possesso di un cites se l'animale rientra in allegato A o B e che questo cites deve sempre seguire l'l'animale. Tu invece, da quello che ho capito, sostieni che questo non è obbligatorio se uno detiene quell'animale non per scopi di lucro e di conseguenza il negoziante non è obbligato a rilasciare nessun documento di cessione ai fini cites. Sei sicuro di questo? Se si... da dove lo si deduce? Non sto parlando di registro, ma di identificativo cites. Fammi capire, grazie.
Inviato con Sony Arc tramite Tapatalk.
|