Deborah , tu non hai nessun obbligo nel fornire i cites ai tuoi clienti . Hai invece l'obbligo della compilazione dell'apposito registro , in qualità di soggetto che detiene e cede animali per fini commerciali. Il fatto che tu alleghi il relativo cites al documento di vendita è sicuramente encomiabile , ma questo deriva anche dal fatto che tu emetti fattura al cliente(esattamente come facevo io con la mia attività) e che quindi sei gia obbligata a rispettare le norme sulla privacy relative al trattamento dei dati del cliente, del quale riporti i dati sul documento di vendita (cognome, nome, codice fiscale,..........).quando registri lo scarico dell'animale , puoi indicare il numero del documento , ossia il numero della fattura .però tu non effettui nessuna verifica sui dati del cliente, non sei un poliziotto e ti fidi dei dati che ti fornisce il cliente . ma io potrei farti un ordine online di acropore pagando con la mia carta di credito , facendomi recapitare gli animali al mio indirizzo , e poi decidere di regalarli ad un mio amico ......e tu non sapresti nulla di tutto questo , quindi non vi sarebbe nessuna tracciabilità dell'animale . il semplice negozio , che emette scontrino e che non tratta i dati personali del cliente,non ha nessun obbligo nè titolo per chiedere al compratore nè il documento d'identità , nè tantomeno di segnarsi i dati del compratore sul registro , salvo che non si tratti di un'altra azienda che sta comprando animali per fini commerciali . una volta esisteva un foglio di cessione ai fini cites che accompagnava lo scontrino fiscale. questo foglio doveva essere compilato con i dati del cedente e quelli del cessionario . a me risulta che non sia piu' in vigore .
tutti i controlli relativi ai cites si espletano in momenti differenti da quello della vendita all'hobbista , ossia: 1, quando il cites viene convalidato dal ministero italiano e l'importatore viene autorizzato all'importazione . 2, quando l'importazione arriva sul suolo italiano e corpo forestale, ufficio veterinario ,e doganieri , verificano la coincidenza tra documentazione e carico . 3, quando la guardia forestale compie accertamenti presso grossisti e nogozi per verificare la regolare detenzione delle specie (cioè se all'animale detenuto corrisponde relativo cites) e per controllare se la tenuta del registro cites è corretta ( ossia se i carichi e gli scarichi coincidano per quantità e che vengano annotati nei tempi previsti ) .
__________________
vasca grande ........e pesci piccoli !!!!!
|