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Parlo per il settore elettrodomestici che conosco abbastanza bene avendoci lavorato diversi anni.
In il rivenditore deve assicurare per legge due anni di garanzia al prodotto venduto.
Il produttore non è tenuto a tale vincolo e può, a sua discrezione, riconoscere uno, due o anche cinque anni di garanzia se lo ritiene opportuno.
In genere finché il prodotto è coperto dalla garanzia del produttore, il rivenditore può indirizzare il cliente direttamente presso un centro assistenza autorizzato del produttore.
Ma in tutti i casi in cui non vi è più copertura di garanzia del produttore (vedi secondo anno di garanzia di molti prodotti di elettronica) o anche se lo stesso cliente lo richiede è, PER LEGGE, sempre il rivenditore a farsi carico dei DUE ANNI di garanzia.
Le garanzie estensive sono tutta un’altra storia
Inoltre se io rivenditore pubblicizzo un prodotto con determinate caratteristiche e poi ne vendo uno che non le ha, il contratto potrebbe addirittura ritenersi nullo, ed il cliente avrebbe diritto a restituire il prodotto e a pretendere il rimborso, anche oltre i canonici otto giorni…
Mi sono dilungato ma spero di avere chiarito un argomento su cui c’è molta confusione…
Ripeto parlo di vendita di elettronica di consumo, non credo che per i prodotti tecnici acquariofili la cosa cambi, mentre sono convinto che i rapporti tra concessionario e casa madre automobilistica seguano altre direttive…
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... la ripartenza, il mio nanetto
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