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Art. 23 : Il consiglio dispone del patrimonio dell’Associazione e ne usufruisce secondo le direttive che riceve dall’Assemblea dei soci. Il patrimonio del gruppo è costituito da:
a)-quote sociali e da eventuali contributi straordinari;
b)-eventuali contributi o donazioni elargiti da Enti o privati;
c)-beni mobili.
Art. 24 : Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro che svolgono abitualmente un’attività commerciale nell’ambito dell’acquariofilia.
Art. 25 : Il consiglio nomina il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, quindi è chiamato ad assolvere a tutti i compiti specifici riguardanti l’Associazione, nel pieno rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto ed alle decisioni dell’Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente con uguali poteri. Il Segretario-Tesoriere ha il compito di redigere i verbali dell’Assemblea, dei Consigli direttivi, di custodia della documentazione tecnico-amministrativa-contabile, di aggiornamento del Libro dei Soci, curare la corrispondenza e la gestione finanziaria.
Art. 26 : Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, più due membri supplenti, eletti nell’Assemblea, fra i soci in regola con il versamento della quota sociale. I Revisori dei Conti provvedono al controllo dell’amministrazione dell’Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo ed alla compilazione della relazione annuale. Qualora i Revisori dei Conti riscontrassero irregolarità’, dovranno darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e se opportuno a tutti gli aderenti all’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e può operare per la parte di competenza in qualsiasi momento.
Art. 27 : Nessun compenso è previsto per chi rivesta incarichi sociali.
Art. 28: Il presente Statuto, dopo l’approvazione dei Soci ha valore immediato. Eventuali modifiche potranno essere proposte all’Assemblea dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci aventi diritto di voto. In quest’ultimo caso la richiesta va formulata per iscritto.
Art. 29 : L'associazione si impegna nell'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Art. 30 : Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge e di principi di diritto vigenti
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