Discussione: CITES come funziona
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 12-06-2011, 13:25   #76
davy180
Ciclide
 
L'avatar di davy180
 
Registrato: Apr 2010
Città: Ancona
Acquariofilo: Dolce/Marino
Età : 38
Messaggi: 1.342
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati):
Grazie (Ricev.):
Mi piace (Dati):
Mi piace (Ricev.):
Mentioned: 1 Post(s)
Feedback 1/100%

Annunci Mercatino: 0
Originariamente inviata da awake Visualizza il messaggio

qbacce, è vero che c'è confusione ,ma se uno legge bene il regolamento cites nella parte riguardante gli obblighi del negoziante nei confronti dell'acquirente privato, e su questo forum è stato magistralmente spiegato in un apposito thread ,non avrà piu' dubbi in merito .
Ciao.
Mi metteresti un link di questa parte del regolamento di cui parli? Io non la trovo....

Il thread magistralmente spiegato qui su AP? Ti riferisci a questo?
http://www.acquaportal.it/_archivio/...li-3/cites.asp

In effetti è stato magistralmente spiegato da Marco AP che ha fatto un gran lavoro, traducendo direttamente dal sito della CITES e affrontando l'argomento direttamente con la Forestale.
Cito testualmente (dal topic che potete leggere anche voi):

i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;”

E ancora:

"In conclusione, siamo però giunti sicuramente ad evidenziare alcuni punti fermi, che riepilogo di seguito:

Ogni volta che si acquista, scambia, permuta un corallo o un animale che rientra nella convenzione cites nell’allegato B, il negoziante o l’appassionato deve rilasciare un documento di cessione ai fini cites in carta semplice. Questo documento non è facoltativo, ma obbligatorio!
Ogni volta che si vende, scambia o permuta un animale in allegato B, questo va registrato nel proprio “registro di carico/scarico”.
Non va fatto nulla se l’animale in allegato B viene regalato, ma come ho scritto sopra, questa cosa potrebbe non essere valida per tutta l’Italia, quindi è bene informarsi prima presso la forestale di zona."


Sito del corpo forestale dello stato:
http://www3.corpoforestale.it/flex/c...IT/IDPagina/41

Cito ancora (dal sito):

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 integrata e modificata dalla legge 59/93 e dal D. lgs. 275/01 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi.

La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali.
Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.

Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati.


Rimetto anche i link dei vari regolamenti che applicano e attuano attualmente all'interno dell'UE le normative CITES.

Regolamento (CE) n. 338/97 http://www.simontagna.it/portalesim/...lamento338.pdf
Regolamento (CE) n. 865/2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...0080225:IT:PDF

Come detto,.... basta leggere.

Io, dopo 8 pagine, ho detto abbastanza, e dopo anni di colloqui con la Forestale penso di aver detto cose giuste (a meno che non siano scemi loro e io...), poi ognuno fa come vuole, per carità....
davy180 non è in linea   Rispondi quotando
 
Page generated in 0,16511 seconds with 13 queries