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Tienilo in cassaforte perche' tra qualche anno sara' un pezzo unico!!lorenzomontecatinilo ho portato in banca sorvegliato da due guardie la prossima settimana lo portano a parigi e lo espongono al fianco della gioconda!, :-D :-D :-D
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Tienilo in cassaforte perche' tra qualche anno sara' un pezzo unico!!lorenzomontecatinilo ho portato in banca sorvegliato da due guardie la prossima settimana lo portano a parigi e lo espongono al fianco della gioconda!, :-D :-D :-D
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#70 #70 #70 |
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Copio e incollo tratto circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002,del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N.15 del 18 gennaio 2002) 2. SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO. I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati, in modo dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre sono esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui all’art. 3 dello stesso. In particolare, si precisa quanto segue: [omissis] i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari; Ciò significa che chi commercia o scambia a qualsiasi titolo è obbligato ad avere i certificati CITES e a tenerne un apposito registro... quindi , anche se attualmente non ancora obbligati a rilasciare copia del documento , nulla ci vieta di richederlo e di conservarlo , anche per nostra tutela e in previsione di una futura cessione (vendita o scambio) dell'animale. |
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Copio e incollo tratto circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002,del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N.15 del 18 gennaio 2002) 2. SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO. I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati, in modo dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre sono esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui all’art. 3 dello stesso. In particolare, si precisa quanto segue: [omissis] i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari; Ciò significa che chi commercia o scambia a qualsiasi titolo è obbligato ad avere i certificati CITES e a tenerne un apposito registro... quindi , anche se attualmente non ancora obbligati a rilasciare copia del documento , nulla ci vieta di richederlo e di conservarlo , anche per nostra tutela e in previsione di una futura cessione (vendita o scambio) dell'animale. |
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dove si trovano questi registri cites???
se io ho ipoteticamenti una scleratina senza cites non posso venderla o scambiarla perchè non potrei fare il cites visto che non l'ho ricevuto dal negoziante!!?? |
vorrei chiarirmi un pò le idee... aiutatemi: sono molto preparata in materia cites in quanto allevo animali in cites.....ma non capisco se per i coralli esiste una normativa a parte. Se non esiste una normativa a parte, il cites deve sempre accompagnare l'animale. Se poi uno lo vuole vendere o riprodurre, allora diventa obbligatorio il registro (per averlo basta andare in forestale e richiederlo). I controlli a chi ha acquari non vengon fatti perchè nessuno sa se tizio ha un acquario in casa, ma se venissero per qualsiasi altro motivo...allora potrebbero vederlo e chiedere i documenti. Ricky, ipoteticamente non solo non potresti venderla, ma saresti sottoposto a una bella (ma davvero ) multa.
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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