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La confusione leggendo quegli articoli nasce spontanea,infatti per avere un quadro migliore sono partito dal 171 e poi mi son fatto tutti i vari bis,ter,ect..ect...solo che ci sono altri richiami e la faccenda assume un carattere dispersivo,ma per quello che devo sapere, mi va più che bene.Il problema reale è che non esiste il download per uso personale,tutto qua.Ma allo stato attuale resta un possibile appiglio nell'eventualità che...,ovviamente finché dura.
deniro, anch'io quando mi sono staccato da telecom,per 2 mesi ho dovuto pagare una doppia bolletta,ma è solo una fase transitoria che come da contratto può durare 60 giorni solari,e cosi è stato. |
infatti pure io ho pagato entrambe le bollette ma poichè non telefonavo + con telecom arrivava solo il canone che infostrada mi scalava tutte le volte dalla sua bolletta (lo pagava lui).....nessun problema di sorta, devo ammetterlo, anche se ho sentito da amici e parnti che loro effettivamente ne hanno avuto qualcuno......
ma a me è sempre andato tranquillo... |
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ti sono debitore del consiglio sulla plafoniera ATI (che pare mi arriverà in settimana) e quindi intendo sdebitarmi chiarendoti un po' di cose. Nel nostro sistema penale esiste un principio fondamentale, che trova il suo addentellato costituzionale nell'art. 25 della Carta Fondamentale e che viene scolpito negli art. 1 e 199 del codice penale: il principio di tassatività. Per farla facile, tale principio afferma una cosuccia fondamentale in uno Stato moderno: i comportamenti penalmente rilevanti devono essere rigorosamente ben descritti e delineati dal Legislatore. Questo per ovvi motivi di tutela della libertà del cittadino: pensa se fosse possibile punire comportamenti definiti in modo vago. Questo è accaduto varie volte, ed ancora oggi alcune norme sono in odore di incostituzionalità. In passato i casi più eclatanti, e che hanno visto l'intervento del Parlamento per correggere il tiro, sono stati ad esempio quelli del reato di usura, che prima puniva chi chiedeva tassi "usurari" (il cane che si morde la coda) o quello del famoso reato di abuso di ufficio, nel quale si fondeva tutto ed il contrario di tutto, e che ha visto addirittura una doppia correzione nel tempo, per delimitarne la portata. Bene. Nel nostro ordinamento vige tale principio, confermato con l'assoluto divieto di analogia in campo penale, contrariamente a quanto avviene, ad esempio, nel diritto civile. Tanto premesso, quando una legge dice che è punito chi vende, regala (cede a titolo gratuito), diffonde ecc., detiene a fini commerciali, vuol dire che non sono perseguibili quelle condotte che non integrano tali situazioni. Fra queste condotte, c'è lo scaricarsi un file, a condizione di non rimetterlo in circolazione e di non consentirme a propria volta il download. L'art.171 ter di condotte vietate ne elenca una montagna, ma tutte, e ripeto tutte, implicano una cessione, a qualunque titolo, o una detenzione per fini commerciali. Non viene descritta in alcun passaggio la condotta di chi scarica, e questo appare piuttosto ovvio, perchè sarebbe come se, in un certo senso, tu potessi essere punito perchè guardi in televisione un programma trasmesso da una tv che ha violato il copyright. Il Legislatore, contrariamente a quello che in Italia si tende a pensare, è tutt'altro che idiota. Ora sì che siamo finiti splendidamente OT #23 A presto |
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ma ora col senno di poi basta informarsi prima ;-) |
E' vero.Ma non mi fido più- #07
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eh lo so...immagino #06
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però condorfly, cerco di rispondere al tuo ragionamento... sai anche tu che con i programmi P2P stai anche immettendo in rete il contenuto che stai scaricando... ergo...
per altro so un po' come leggere ed interpretare le leggi, ma non essendo un laureato in giurisprudenza non sono così ferrato da poter mettere in dubbio quello che dici, e quindi mi fido... ma tanto io non scarico nulla... i film me li compro ;-) grazie ;-) e non sentirti in debito... è un piacere condividere le informazioni |
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ti ringrazio della fiducia :-) Preciso che quello che dici sui programmi p2p è vero, ma solo nel caso, come hai correttamente sottolineato, della "condivisione" in rete. Esistono infatti programmi (una volta c'era winmix) che consentono l'esclusione della condivisione. Sul punto non mi sbilancio, in quanto non utilizzandoli, riferisco solo quanto ho letto. Per il resto, caro dani, non sarò tuo debitore, ma certamente so con chi me la prenderò se la plafoniera non dovesse ripondere alle attese :-D :-D :-D A presto |
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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