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IVANO 15-03-2012 18:52

Quote:

Originariamente inviata da giangi1970 (Messaggio 1061535783)
Ma "legalmente parlando" la vendita e' conclusa quando il corriere ritira il pacco....

Secondo me non è cosi.........tu vendi e sei un sito online, quindi non puoi fare altro che spedire...secondo me la spedizione è comunque parte della trattativa.
Io lavoro in un altro campo ma tutte le aziende che mi riforniscono (parlo di USA, Australia e New Zeland ) seguono la spedizione e ti rimborsano in caso di danni o furti...e ti parlo di milioni di euro.......Che poi facciamo mega assicurazioni è scontato, ma proprio perchè devono garantirti la consegna del prodotto che ti hanno venduto

Ah, solo per curiosità, i danni iniziano dalla dogana italiana in poi, i migliaia di km precedenti sono sempre sicuri

IVANO 15-03-2012 18:59

Giangi, a volte sbaglio anche io
Quote:

Tutto parte da quanto disposto dall'articolo 1510 del Codice Civile il cui testo è letteralmente il seguente: "In mancanza di patto od uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sua sede di impresa. Salvo patto od uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore od allo spedizioniere. Le spese di trasporto sono a carico del compratore." Notare che l'articolo stesso ha titolo "luogo della consegna" e come tutti gli articoli del Codice il titolo funge da nozione, ovverosia da indirizzo di tipo interpretativo e per dirimere la matrice stessa dell'interpetazione. Questo articolo è ricompreso nelle tematiche che riguardano i contratti di vendita delle cose mobili. Qui parte il busillis perché leggendo il secondo comma dell'articolo citato sembrerebbe che basti affidare una merce in vendita al vettore che la trasporta a destino per liberarsi di ogni responsabilità da parte del mittente e trasferire tutti i rischi al destinatario. In realtà le cose vanno analizzate con attenzione arrivando a dirimere alcune caratteristiche di questo articolo particolare che cercheremo di dipanare a favore della comprensione. Sul venditore incombe per principio l'obbligo della consegna della cosa venduta che di norma dovrebbe avvenire dov'è la sede stessa della merce od in luoghi comunque prestabiliti dal venditore stesso. Nel caso la merce debba essere spostata, come nel caso di un acquisto a distanza per esempio, e spedita al domicilio del compratore, sarebbe certamente ingiusto che la resposabilità della consegna ed il rischio gravassero sul mittente/venditore qualora non sia lui stesso ad ad effettuare il trasporto ma invece lo affidi a trasportatori terzi. Ecco che scatta quindi il giusto principio di irresponsabilità ivi citato. Tuttavia il non avere più responsabilità corrisponde anche al non avere più titoli. La proprietà di una merce venduta affidata ad un vettore per la consegna, passa al destinatario nel esatto momento in cui la consegna al vettore stesso viene fatta. Il vettore trasporta quindi in interesse e per conto del destinatario merce di proprietà di quest'ultimo. Con il passaggio di proprietà è pacifico che si trasferisca sul proprietario tutto il rischio della cosa e del suo perimento o smarrimento, nonché anche tutti i titoli a ricevere risarcimento da eventuali polizze assicurative applicate alla merce stessa o per danni patiti. Tutto questo se non esistano accordi diversi, si badi bene. Ed inoltre si tenga anche conto che assumersi il rischio del trasporto della cosa non significa affatto che non si abbia titolo a ricevere risarcimento del danno qualora la merce perisca o venga smarrita effettivamente. Si noti infine ed anche che la proprietà non passa al destinatario all'atto del pagamento, ma quando venga affidata al vettore per la spedizione. Questo per chiari motivi in quanto non tutte le merci vengono pagate anticipatamente. E risulta quindi che la merce non ritirata, in presenza di accordo di vendita, appartiene al destinatario. E se eventualmente, non ritirata, rientrasse in possesso del mittente perchè magari riconsegnata dal vettore, questa ancora appartiene al destinatario. Quindi il mittente, già irresponsabile della prima spedizione, non lo è nemmeno per l'eventuale seconda, e quindi è lecito che il destinatario/proprietario paghi in questo caso nuovamente un trasporto di consegna come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 1510.
Ma in buona sostanza che cosa si intende per responsabilità e rischio allora? Sono concetti relativi assolutamente a quella data spedizione e che non è per nulla poco se bene ci si riflette. Facciamo un piccolo sforzo e non fermiamoci al variopinto e multiforme mondo di Ebay fatto di numerossissime spedizioni di piccole merci, ma approdiamo ad un livello molto più generale. La spedizione può riguardare cose molto importanti per il destinatario. Può per esempio trattarsi di un semilavorato o di merci dalle quali dipende la realizzazione di un prodotto industriale più complesso, oppure uno strumento indispensabile od ancora merci dalle quali poi dipende l'esecuzione e la concretizzazione di un contratto. In ciascuno di questi casi, e sono solo alcuni che mi sono venuti in mente, la mancata consegna è un grave danno per il destinatario. Se il rischio del trasporto quindi non gravasse sul destinatario questo potrebbe legittimamente chiedere il danno al mittente od al vettore per la mancata realizzazione di questi prodotti od il mancato conseguimento relizzativo di questi contratti. Ecco perchè la cosa non può avvenire in realtà. Quindi, poichè il rischio ma anche la proprietà sono del destinatario, una perdita provoca un danno da risarcirgli, ma non da parte del mittente/venditore, ma da parte del vero responsabile, se nei fatti esiste, che le norme indiviaduano nel vettore. Infine farei notare che la presenza di "patti contrari" ammessi dall'art. 1510 esiste anche su Ebay. Se per esempio si effettui una spedizione "contrassegno" quella sussiste come detto in qualità di patto contrario. In quel caso infatti avviene la consegna solo dietro pagamento e quindi, nei fatti e nelle norme, la responsabilità ed il rischio permangono al mittente come la proprietà della stessa merce che passerà di mano solo al momento del pagamento.
Dicevamo prima che il responsabile della perdita o dell'avaria delle merci trasportate è in realtà il vettore, ma il perchè è esplicato dall'art. 1693 del Codice Civile che fa parte della sezione delle obbligazioni sul trasporto delle cose e che è intitolato "Responsabilità per perdita od avaria". Esso letteralmente recita: "Il vettore è responsabile della perdita od avaria delle cose consegnateli per il trasporto, dal momento in cui la riceve a quello in cui la riconsegna al destinatario, se no prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose trasportate senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio." Ecco chi paga in caso di perdita od avaria. E quando si parla di "caso fortuito" deve essere proprio fortuito, una nave che affonda, un treno che deraglia, essere coinvolti in un incidente nel quale non si sia responsabili ecc. ecc. Quando si parli di cattivo imballaggio si intende quello confezionato dal mittente stesso che deve comunque essere adatto alle normali procedure di trasporto e, non ci si illuda, per quello che riguarda l'ultimo comma dell'articolo; non esiste nesun vettore in Italia che accetti le merci senza riserva! La riserva è sempre espressa e sempre prevista in tutti i contratti di trasporto di merce imballata tranne quando l'imballaggio sia stato confezionato dal vettore stesso. Adesso abbiamo quindi diversi elementi a rispondere a domande tipo abbastanza frequenti da trovare. Facciamo una piccola casistica.
"Se un pacco si perde o non arriva per qualsivoglia motivo chi è il responsabile?" Se la spedizione risulti essere un pacco regolarmente affidato ad un vettore con debita ricevuta la responsabilità è del vettore che deve ripagare il danno subito dal proprietario se non prova il caso fortuito o la propria irresponsabilità alla luce di quanto disposto dall'articolo 1693 del Codice Civile. Tutto questo assolve quindi totalmente il mittente da responsabilità a meno che questo non si trovi nell'incapacità di dimostrare di avvere effettuato una spedizione affidandola ad un vettore. E' il caso, per esempio, delle spedizioni con prioritaria che non hanno appunto alcuna ricevuta, oppure non sia stato pattuito un qualche cosa di differente tra le parti.
"Se il pacco arriva vuoto che cosa succede?" E' sostanzialmente responsabile il mittente che ha sempre questo carico per quanto attiene il contenuto di un pacco imballato. Questo a meno che non sia dimostrata l'effrazione. In questo ultimo caso è responsabile il vettore per mancata custodia di quanto a lui affidato.
"Se un pacco arriva danneggiato e l'oggetto è rotto?" E' chiaramente e solamente responsabile il vettore per incuria nella custodia di quanto a lui affidato.
"Se il pacco arriva integro ma l'oggetto al suo interno è rotto?" E' rsponsabile 90 volte su 100 il mittente, se non di più. O l'oggetto era rotto dall'inizio o l'imballaggio interno non era adeguato alle normali operazioni di trasporto. Poiché il pacco viene sempre accettato in carico con riserva alla consegna da parte del vettore, la presunzione che l'imballo sia adeguato dal principio non esiste mai. E' comunque sempre buona norma accettare un pacco da parte del destinatario con riserva di controllo, anche se il vettore faccia eventuali bizze. Quest'ultimo non si può rifiutare di consegnare, il pacco appartiene al destinatario, e non può nemmeno rifiutare il controllo o la riserva. Per cui si deve assolutamente insistere in tutti i casi nei quali è paventabile un danno all'oggetto trasportato.
"A chi spetta il rimborso del danno in caso di smarrimento o danneggiamento del pacco?" Salvo accordo contrario assolutamente al destinatario padrone di fatto della spedizione in caso di vendita.
"Solo i pacchi assicurati possono essere rimborsati?" Altra leggenda. Assolutamente no! Tutti gli smarrimenti, perimenti o danneggiamenti devono essere rimborsati poiché l'articolo 1693 non cita affatto la clausola assicurativa e grava decisamente il vettore di responsabilità diretta.
Comunque da me funziona diversamente.........ma forse sono accordi commerciali tra le mega aziende

giangi1970 15-03-2012 19:04

Ah, solo per curiosità, i danni iniziano dalla dogana italiana in poi, i migliaia di km precedenti sono sempre sicuri
Dillo a me....pacco partito dall'olanda...6 ore per arrivare al confine...6 giorni lavorativi per fare meno di 400km...

Ti ripeto...io non sto' parlando di "moralmente" come mi comporterei...o meglio di come ci comportiamo....quella e' un'altra cosa...
Anche io assicuro beni di un certo valore anche se il cliente non lo richiede...
Come sono sicuro(non so' in questo specifico caso)lo faccia Andrea a molti altri...
Ma ti assicuro che,a meno che il pacco nn sia assicurato,da quando il pacco esce dalla mia sede io non ho piu' nessuna responsabilita'....ne di perdita ne di danneggiamento...
Ricade tutto sul corriere...
Pensaci bene....
Io affido una plafoniera da 1000€ al corriere....lui la perde o fa danni e ci devo anche rimettere io....
Cosi ci perdo 1000€ della plafoniera....che devo rimborsare.....o che devo ricomprare...il guadagno su quella plafoniera,perche' non potro piu' venderla....
Ma non scherziamo...affari del corriere....
Nel tuo caso sicuramente i tuoi fornitori avranno delle convenzioni particolari cona ssicurazioni standard in modo che ogni pacco sia sempre e comunque assicurato...credo...
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Ivano....no scherzare....sai le cagate che sparo io in una giornata!!!!!!!!!!!!!!!:-D:-D:-D:-D

Ink 15-03-2012 19:11

Domanda generale, ma quando si acquista online prodotti di qualunque valore essi siano (parlo nello specifico acquariofilo), c'è modo di richiedere l'assicurazione al venditore?

Swing 15-03-2012 19:13

la responsabilità della spedizione e gli eventuali oneri derivanti ricadono su chi ordina la spedizione stessa


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giangi1970 15-03-2012 19:17

Luca...alcuni lo mettono proprio nelle clausule di spedizione....
cioe' si rifiutano di spedirti la merce se non accetti anche di pagare l'assicurazione...
Non la vuoi....ok...ti spedisco....ma se arriva rotto o perso,anche se hai speso 10.000€ sono affari tuoi...
Il problema e' che e' un po' incasinato creare una "cifra" per il valore....
Metti che tu ordini un diffusore di co2 in vetro,valore una ventina di euro,non esiste una assicurazione per 20€...il primo step e' di 500€....e pagheresti l'assicurazione come se ti spedissero un'oggetto da 500€....
Capisci anche tu che il gioco non vale la candela ne da na ne dall'altra parte...
Poi siamo sempre li....andrebbe valutato da caso a caso....soprattutto il perche' si e' rotto...
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Swing....appunto...l'acquirente...

Gelammo 15-03-2012 19:22

Ti fai un'american express e paghi sempre con quella, anche attraverso pay pal. Hai molte più tutele rispetto a visa.

Mi spiace per il tuo pacco... io con i corrieri ci litigo quasi ogni settimana.

Scusa... dimenticavo un punto saliente. Non sei tu il responsabile di un pacco di cui sei il ricevente fintanto che non hai firmato per ricezione della merce, e comunque sempre firmare "con riserva".

Ciò che devi fare è scrivere una pec e/o raccomandata con ricevuta di ritorno all'azienda che ti ha inviato la merce; saranno loro a rivalersi sul corriere, con il quale sicuramente hanno un contratto di abbonamento al servizio.

100%. #70

Ciao,

G

ZON 15-03-2012 19:26

io ho sempre saputo che il responsabile era chi ordinava la spedi..poi mi ricredo senza problemi..maglio per me visto che mille volte e' successo alla mia societa' rimborsare o andarci di mezzo per spedizioni rotte o perse..buono a sapersi.

io una radion cmq l'avrei assicurata...o cmq richiesto la cosa.

Probabile che Giancarlo e Andrea ne avranno spedite millemila con dhl senza nessun casino,e questo e' il primo problema che si e' presentato..succede purtroppo coi corrieri..sono animali (gli autisti)

Orysoul 15-03-2012 19:43

azz Giaky mi spiace un kasino!!!! io per una radion mi farei tutte le sedi centrali per riaverla!!!!!

GIAKY-RM 15-03-2012 19:59

pare che se la sono persa nella sede di partenza (milano) .. io sono a roma.. come faccio?


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